Esenzione dazi doganali all’importazione. Si proroga

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Esenzione dazi doganali all’importazione. Si proroga

La Commissione europea, al verificarsi della crisi epidemiologica da COVID-19, ha da subito disposto le misure per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso (Decisione n. 491 del 3 aprile 2020). Visto il perdurare della crisi, le misure hanno subito varie proroghe.

Da ultimo, con la Decisione 2021/2313, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 464 del 28/12/2021, pur non disponendo una vera e propria proroga del documento precedente, ne ha richiamato l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo ossia i soggetti beneficiari, la tipologia e la destinazione delle merci affermando che l’efficacia delle misure di esenzione si intende valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

Tra i destinatari della norma rientra anche l’Italia e, pertanto, le importazioni di beni sono operate in esenzione.

In materia l’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 46 del 30 dicembre 2021, ne dà informazione.

Esenzione dai dazi e dall'Iva: condizioni

Quindi, sono in esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni le merci che soddisfano le seguenti condizioni.

  1. le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
    i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;
    ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla
    lettera c);
  2. le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
  3. le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

L’esenzione in parola riguarda anche le merci importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il Coronavirus oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.

Si specifica che la disposizione si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

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