Esenzione ritenuta d’acconto sulle provvigioni derivanti dall’attività assicurativa anche per le banche

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In risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7 del 7 febbraio 2013, chiarisce alcuni aspetti sull’esenzione dalla ritenuta d’acconto anche per soggetti formalmente diversi da quelli indicati dall’articolo 25-bis, comma quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, quali banche, intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale previsto dal TUB, società di intermediazione mobiliare e Poste italiane, nel caso in cui gli stessi, al pari dei soggetti di settore espressamente esenti (agenti e mediatori di assicurazione), svolgano attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni “dirette” alle imprese di assicurazione.

Per l’istante tali soggetti svolgono attività di intermediazione assicurativa esattamente al pari dei soggetti espressamente esentati dalla ritenuta. Pertanto, l'agevolazione prevista dall’articolo 25-bis (esenzione dalla ritenuta d’acconto Irepf/Ires dovuta dai percipienti sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del Dlgs n. 209/2005.

Tenuto conto dell’evoluzione del contesto normativo e amministrativo intervenuta nel settore della distribuzione dei prodotti assicurativi negli ultimi anni, l’Agenzia concorda con la tesi del contribuente, asserendo che anche le banche e gli altri intermediari finanziari “si trovano in una situazione analoga a quella degli agenti e mediatori, in quanto svolgono, nel vasto settore dell’intermediazione assicurativa, un’attività regolamentata e soggetta a vigilanza da parte dell’ISVAP”. Ne deriva, anche per tali soggetti, l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per l’attività di intermediazione assicurativa svolta, a condizione, però, che gli stessi risultino iscritti nel Registro unico degli intermediari finanziari.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - Assicurazioni in banca, esenti le provvigioni - Stroppa
  • Il Sole 24 ore – Norme e Tributi, p. 19 - Provvigioni di banche e intermediari senza ritenuta - T. Mor.

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