Esportatore abituale: detrazione Iva conciliata senza autofattura

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Esportatore abituale: detrazione Iva conciliata senza autofattura

L’esportatore abituale che, dopo essere stato raggiunto da un avviso di accertamento, ha sottoscritto un accordo conciliativo, ai sensi dell’articolo 48 del Dlgs n. 546/1992, con conseguente pagamento dell’Iva accertata (insieme ai relativi interessi ed alle sanzioni di legge), può operare la detrazione dell’imposta pagata, prescindendo dall’emissione dell’autofattura.

Questa la risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di chiarimento avanzata da una società, in qualità di committente ed esportatore abituale, circa la possibilità di portare in detrazione l’Imposta versata, ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo l’istante è possibile detrarre quanto corrisposto per effetto della conciliazione, nel rispetto del principio di neutralità dell’IVA. A sostegno di ciò, la stessa società ritiene che assumendo il cessionario la veste di debitore d’imposta, lo stesso abbia diritto alla detrazione di quanto versato a seguito di avviso di accertamento e sua definizione, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sì alla detrazione dell’IVA conciliata per l’esportatore abituale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 28 del 5 ottobre 2018, ricorda che il suddetto articolo 60, come di recente modificato, prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Aggiunge, poi, l’Agenzia che, con circolare n. 35/E/2013, sono stati già forniti chiarimenti in merito alla modalità con cui esercitare la rivalsa e la detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento.

Infatti, con tale documento di prassi è stato riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento.

Ciò, in quanto “la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio () secondo cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile () dal cessionario/committente”.

Di conseguenza, "sebbene l'articolo 60 citato preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore".

Detrazione IVA se sono stati versati anche interessi e sanzioni

Conclude, così, l’Agenzia delle Entrate che tali principi sono applicabili al caso prospettato dalla società istante, visto che l’esportatore abituale (cessionario/committente), a seguito di conciliazione, ha versato, oltre alle sanzioni e agli interessi, l’IVA dovuta in qualità di debitore d’imposta.

Di conseguenza, la società può operare la detrazione dell'imposta versata, in assenza di limitazioni del diritto alla detrazione, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 60, u.c., del D.P.R. 633 del 1972, "prescindendo dall'emissione dell'autofattura".

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