Evasione contributiva: cumulo delle omissioni e superamento soglia dei 10mila euro

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Evasione contributiva: cumulo delle omissioni e superamento soglia dei 10mila euro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39464 del 28 agosto 2017, fornisce alcune importanti precisazioni sul reato di evasione contributiva a carico del datore di lavoro.

I Supremi giudici accolgono il ricorso della Procura di Palermo contro il proscioglimento di un datore di lavoro, che non aveva versato le ritenute in favore dei dipendenti per un ammontare superiore a 10 mila euro, con riferimento a soli due mesi dell'anno (novembre e dicembre 2009).

La Terza sezione penale della Corte si è espressa in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di depenalizzazione, di cui al Decreto legislativo n. 8 del 2016.

Pertanto, in merito al reato di evasione contributiva, gli Ermellini sottolineano, ora, una evidente differenza rispetto alla precedente fattispecie.

Spiegano i Giudici che - “rispetto alla precedente figura di reato” - “il momento consumativo è dunque evidentemente diverso: mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, nell’attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di 10mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

In altri termini, il legislatore, con il nuovo decreto, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato nel caso in cui l’importo superi i 10.000 euro annui, non limitandosi, però, semplicemente ad introdurre un limite di “non punibilità” delle condotte e lasciando inalterato, per il resto, l’assetto della precedente figura normativa, ma collegando tale superamento anche al periodo temporale dell’anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, così, il momento consumativo dello stesso.

In tal modo, il momento consumativo è evidentemente diverso rispetto al precedente impianto normativo e, per tali ragioni, la Suprema Corte ricorda che per incorrere nel “nuova versione” del reato, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, si deve tener conto di tutte le omissioni verificatesi nello stesso anno, anche quelle eventualmente estinte per prescrizione.

La nuova struttura del reato impone ora di verificare, nel caso in cui i singoli omessi versamenti mensili (da soli o in sommatoria fra loro) non superino il limite normativo, se la stessa soglia sia stata successivamente superata nel corso dell’anno solare per effetto dell’aggiungersi di ulteriori omissioni mensili.

Ciò si traduce in pratica con il fatto che l'imprenditore può essere punito per evasione contributiva se, nell'arco dell'anno solare (da gennaio a dicembre), ha un debito con l'Inps che supera 10 mila euro. Su tali presupposti, la sentenza 39464 del 28 agosto riconosce il ricorso del Procuratore generale fondato.

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