Falso ideologico per alterazione delle liste elettorali

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La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 15515 del 2011, ha confermato la decisione di condanna per falso ideologico in atto pubblico impartita nei confronti di un consigliere comunale ed una componente della pubblica amministrazione, accusati per aver formato irregolarmente gli elenchi di sostegno ad una lista elettorale avendo attestato falsamente la presenza del soggetto preposto all'autenticazione delle firme.

I due si erano difesi sostenendo che, poiché le firme non erano di per sé false essendo alterate solo le modalità di autentica delle stesse, si trattava, nella specie, di una condotta priva di conseguenze e dunque di un falso innocuo, non punibile.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui il falso ideologico viene concretizzato ogni volta che il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 6 - Liste elettorali, «falso» non innocuo - Lusa

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