Filiere agricole, esonero contributivo mediante modulo online

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Filiere agricole, esonero contributivo mediante modulo online

Con la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021, l’INPS ha fornito importanti indicazioni e istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

La disponibilità del modulo telematico sarà reso disponibile a breve dall’Istituto Previdenziale nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) con apposito messaggio. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.

Esonero filiere agricole, soggetti beneficiari

L’esonero straordinario dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19.

L’esonero è riconosciuto:

  • sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro;
  • sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero non si applica nei confronti delle P.A. Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 sono quelle la cui attività è identificata dagli stessi codici Ateco indicati nell’Allegato 3 del medesimo D.L. n. 137/2020.

Decontribuzione filiere agricole, misura dell’esonero  

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, co. 755, della L. n. 296/2006;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.

Sgravio INPS per filiere agricole, le condizioni

L’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Esonero filiere agricole, compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'esonero in esame è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Filiere agricole, modalità d’accesso all’esonero

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.

La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

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