Fisco. Chiariti gli ultimi dubbi sulle detrazioni da effettuare in dichiarazione dei redditi

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In vista della prossima scadenza per la presentazione dei modelli fiscali, l’Agenzia delle Entrate interviene a sciogliere gli ultimi dubbi ancora aperti. Lo fa con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, che sotto forma di domande/risposte risolve alcune questioni interpretative, che spaziano dalle detrazioni alla cedolare secca, dall’Imu all’Ivie, dai redditi di lavoro dipendente e fondiari al contributo di solidarietà.

Riguardo all’ampio capitolo delle detrazioni, sono stati chiariti alcuni importanti aspetti che riguardano sia le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica degli edifici, per la frequenza di corsi universitari e di asili nido.

Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, la circolare precisa che per i lavori effettuati a cavallo del 2012 e del 2013, la trasmissione dei documenti andrà effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori. Tale data non deve necessariamente cadere entro il 30 giugno 2013, giorno entro cui le spese devono essere sostenute per dar diritto al bonus del 55%. Quindi, chi deve sanare la propria posizione potrà farlo entro la scadenza per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile: entro cioè il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie su uno stesso immobile, è data la facoltà di scegliere quali bonifici dell’anno 2012 possono essere portati in detrazione, magari tralasciando quelli sostenuti prima del 26 giugno 2012 (cambio del regime tributario ad opera del Dl n. 83/2012) a cui si poteva applicare la vecchia detrazione del 36%, preferendo quelli pagati dopo tale data, su cui si applica l’aliquota del 55%.

Ciò vuol dire che se sullo stesso immobile un contribuente ha sostenuto spese per interventi di recupero edilizio per 48mila euro entro il 25 giugno 2012 e poi dal 26 giugno a fine 2012 ha superato la cifra di 96mila euro sempre per interventi agevolati, può decidere di detrarre le spese partendo “dalla fine”, fruendo dello sconto fiscale del 55% fino al tetto di spesa più ampio dei 96mila euro invece che dei 48 mila.

In caso di decesso del conduttore che ha ristrutturato l’immobile ricevuto in locazione, colui che subentra nell’intestazione del contratto può detrarre le rate residue (detrazione Irpef 36/55%) solo se è erede del conduttore e subentra nella titolarità del contratto di locazione conservando “la detenzione materiale e diretta del bene”.

Inoltre, la circolare 13/E ricorda che se il contribuente ha sostenuto costi di ristrutturazione edilizia superiori ai 51.645,69 euro non è più tenuto all’adempimento della comunicazione di fine lavori per poter fruire del bonus ristrutturazioni. Tale adempimento è stato definitivamente superato e, dunque, il documento non dovrà più essere conservato ed esibito in caso di controlli da parte del Fisco.
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