Flussi ingresso 2023 al test delle domande. Cosa sapere

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Flussi ingresso 2023 al test delle domande. Cosa sapere

Primo round per le domande di ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari secondo le quote fissate, per il triennio 2023-2025, dal D.P.C.M 27 settembre 2023.

Il provvedimento, figlio del decreto legge n. 20/2023 convertito dalla legge n. 50/2023, ha per la prima volta accorpato in un unico atto programmazione triennale e determinazione annuale delle quote.

Ma non è l’unica novità degna di nota.

Il D.P.C.M 27 settembre 2023, dopo molti anni, destina quote di ingresso per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, nella misura di 9.500 ingressi per ciascun anno (2023, 2024 e 2025).

Il primo click day è fissato al 2 dicembre 2023; gli altri, il 4 e il 12 dicembre 2023. Fino al 26 novembre 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.

Quote di ingresso e procedura di domanda sono state illustrate con la circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023 dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Quote di ingresso

Per l’anno 2023 potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2023 complessivamente 136.000 lavoratori non comunitari e, in particolare,

  • 52.770 per lavoro subordinato non stagionale;
  • 680 per lavoro autonomo;
  • 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

NOTA BENE: Per un quadro più dettagliato degli ingressi si rinvia alla circolare ministeriale congiunta in commento, che fornisce a supporto anche una utile tabella riepilogativa.

Precompilazione e invio delle domande

Focalizziamo ora l’attenzione sugli step da seguire in vista del click day.

Il datore di lavoro che vuole chiedere l’ingresso in Italia di un lavoratore straniero residente all’estero può precompilare i moduli di domanda utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/  fino al 26 novembre 2023, con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Restano invariate rispetto al passato le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande che possono trasmesse, in via definitiva e telematicamente, dalle ore 9:00 del

  • 2 dicembre 2023 per lavoro subordinato non stagionale relativamente agli ingressi di cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a);
  • 4 dicembre 2023 lavoro subordinato e autonomo non stagionale per gli ingressi di cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b), di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a), di apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b), di lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, co. 4, lett. c) e conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5 e 6);
  • 12 dicembre 2023 per gli ingressi per lavoro stagionale di cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, co. 2, lett. a), di cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7, co. 2, lett. b), di apolidi e rifugiati (art. 7, co. 2, lett. c), di cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7, co. 3), di cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4) di cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5).

ATTENZIONE: Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2023 ma, essendo valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, se dovessero risultare fuori quota il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Per l’inoltro telematico delle istanze è necessario essere in possesso di un’identità SPID o della CIE.

Asseverazione

Con la circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023, si ricorda che, ai fini del rilascio del nulla osta, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro sono tenuti a esprimere il proprio parere solo per le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato.

Diversamente, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, non sono più tenuti a farlo nelle ipotesi di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e non.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I., in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili (per queste ultime due categorie di professionisti, previa comunicazione agli Ispettorati del lavoro ed alle  organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato).

Se le verifiche danno esito positivo, il professionista rilascia l’asseverazione (circolari n. 3/2022 e 2066/2023) da allegare all’istanza di nulla osta al lavoro.

NOTA BENE: L’asseverazione non è richiesta se le domande vengono inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Verifiche presso il centro per l’impiego

Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è tenuto a verificare, presso il competente Centro per l’Impiego, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

La verifica è effettuata attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL.

NOTA BENE: L’ANPAL ha pubblicato il 7 novembre 2023 il nuovo modulo utilizzabile dai datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad allegare alla domanda di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione allegato alla circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023.

ATTENZIONE: La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Nulla osta al lavoro

Trascorsi i termini di presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, è inviato, in via telematica, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.

Associazioni datoriali e datore di lavoro sono tenuti a effettuare autonomamente la comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Se, invece, l’assunzione si formalizza alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria è generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’INPS.

Copia della comunicazione è consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

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