FNC-CNDCEC Effetti fiscali per i bilanci delle imprese OIC adopter

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FNC-CNDCEC Effetti fiscali per i bilanci delle imprese OIC adopter

A seguito delle rilevanti novità in materia di redazione di bilancio delle imprese, per mano del Dlgs n. 139/2015 (attuativo della direttiva 2013/34/UE) e il conseguente adeguamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC a cui è succeduto il decreto Mef 3 agosto 2017, Fnc e Cndcec hanno pubblicato un documento “La fiscalità delle imprese OIC adopter”, avente data 30 ottobre 2017, contenente un'analisi degli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali, ad approfondimento del precedente documento del 7 agosto 2017.

Con tale intervento si è inteso fornire uno strumento di ausilio ai professionisti presi dal gravoso impegno di calcolare il tax rate dei soggetti OIC adopter dopo le modifiche apportate.

Nel documento sono trattati i seguenti temi: principio di derivazione rafforzata, eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci, azioni proprie, strumenti finanziari derivati, errori contabili, effetti ai fini dell'agevolazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), regime transitorio.

In particolare, si fa presente che ai familiari bilanci in forma ordinaria ed in forma abbreviata è stato aggiunto il bilancio per le micro imprese.

Dal punto di vista fiscale, tenuti al bilancio, nelle sue diverse forme, sono:

  • i soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” e altre specifiche particolarità;
  • i soggetti (non IAS adopter) diversi dalle micro imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti soggetti “OIC adopter”;
  • le micro imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

La nuova normativa prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di micro impresa, non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Nello specifico, il nuovo art. 83 TUIR esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese anche se le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata oppure decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni previste per tale tipologia di imprese.

Quindi la norma fiscale si riferisce alle micro imprese non considerando la loro facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria: in tal modo si crea una divergenza tra norma civilistica e norma fiscale che impone alle micro imprese un doppio binario tra bilancio civilistico abbreviato od ordinario (scelto per opzione). La determinazione del reddito fiscale dovrà basarsi sul principio di derivazione semplice e non rafforzata.

I commercialisti, nel documento del 30 ottobre 2017, suggeriscono alle istituzioni di modificare la norma fiscale per dar modo alle micro imprese che intendono redigere il bilancio abbreviato (od ordinario), compresa la Nota integrativa, di applicare, fiscalmente, il principio di derivazione rafforzata senza essere costrette ad adottare un complicato e costoso doppio binario.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 9 agosto 2017 - Cndcec Anche le microimprese dovrebbero applicare la derivazione rafforzata – Pichirallo

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