Frodi Iva e trasparenza degli emittenti

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Frodi Iva e trasparenza degli emittenti

Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva le misure Ue per la lotta alle frodi Iva (CdM comunicato stampa n. 103 dell'11 Febbraio 2016).

Si tratta di far sì, per alcune operazioni particolarmente pericolose, che il debito Iva non sia a carico del cedente/prestatore, ma a carico del cessionario/committente (reverse charge).

Oltre a prevedere delle ipotesi specifiche di reverse charge preautorizzate da Bruxelles, si consente di individuare delle nuove operazioni da assoggettare alla citata procedura.

Reverse charge esteso a tablet, laptop e console da gioco

E' stato eliminato, in modo temporaneo e in riferimento solo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018, il reverse charge per:

  • materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione;

  • ai componenti e accessori di telefoni cellulari.

È stata estesa l'inversione contabile in caso di alcuni ambiti informatici, sarà operativa solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto:

  • cessioni di console da gioco, tablet e laptop;

  • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Entra il sistema di Quick Reaction Mechanism

Si stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze ha la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l’autorizzazione dalle istituzioni europee.

Armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Definitiva anche l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, vi rientreranno anche i trust.

È modificata la definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate (Pmi): conterà il valore del fatturato antecedente alla quotazione. Dunque l’iscrizione sarà estesa alle società di nuova costituzione.

Sarà la Consob a tenere e pubblicare sul sito dell’elenco degli emittenti Pmi.

Capitolo semplificazioni

La relazione finanziaria, al posto degli attuali 60 giorni, deve essere pubblicata quanto prima possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla fine del semestre.Viene prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare una rendicontazione trimestrale, a meno di richiesta della Consob.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola dell'11 febbraio 2016 - Dalla riforma fallimenti al credito cooperativo, CdM approva - G. Lupoi

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