Fuori dalla black list la Svizzera. Regime dei frontalieri con novità

Pubblicato il

In questo articolo:



Fuori dalla black list la Svizzera. Regime dei frontalieri con novità

Con la pubblicazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 – presente nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 – si sancisce l’uscita della Svizzera dall’elenco di cui all’art. 1 del decreto 4 maggio 1999, contenente la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Ciò in ossequio alla legge 13 giugno 2023, n. 83, che ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, e il protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 12 della legge 83/2023 così riporta:

“(…) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Pertanto, l’uscita dalla “lista nera” dello stato elvetico si avrà dal 2024.

Conseguenze

La cancellazione della Svizzera dalla black list comporta degli effetti.

Fra questi, il contribuente non è tenuto a dimostrare che il trasferimento della residenza nella terra elvetica non sia fittizio a fini fiscali.

Inoltre, non si applicherà il raddoppio delle sanzioni per le violazioni relative al monitoraggio fiscale (indicazione nel modello RW Redditi delle attività finanziarie o proprietà immobiliari estere).

Ancora, sarà ridotto il termine di accertamento tributario per le attività detenute oltre confine: da 10 anni si passerà a 5.

Lavoratori frontalieri

Va segnalato, nell’ambito del regime fiscale del reddito maturato dai lavoratori frontalieri, quanto stabilito durante l’iter parlamentare di conversione del decreto PA e sport – n. 75 del 2 giugno 2023.

E’ stato aggiunto il comma 5-ter all’articolo 24 recante “Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri”.

Si estendono al 31 dicembre 2023 "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica degli accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Tale norma dispone che, in attesa che entrino in vigore gli accordi in materia di telelavoro, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato.

Ciò con efficacia a partire dal 1° febbraio 2023.

E’ considerato lavoratore transfrontaliere chi:

  • risiede in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito