Giudice di pace come lavoratore a tempo determinato secondo il diritto Ue

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Giudice di pace come lavoratore a tempo determinato secondo il diritto Ue

Per le funzioni svolte, il giudice di pace rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato secondo il diritto eurounitario

Egli ha pertanto diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del ministero della Giustizia.

Ne discende la condanna del ministero medesimo alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale per tutto il periodo in cui il GdP ha svolto tali funzioni e al pagamento delle differenze retributive e previdenziali conseguentemente maturate e non versate, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni conseguiti a causa dell'illegittima reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi.

Attesa, inoltre, la qualificazione in termini di lavoratore a tempo determinato, comparabile al magistrato ordinario di prima nomina, al giudice di pace spetta anche il trattamento economico per le ferie pari alla retribuzione del predetto magistrato professionale.

Il Tar Emilia Romagna sullo status del Giudice di pace

Così il Tar per l'Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nel testo della sentenza n. 304 depositata il 17 maggio 2023, con cui ha parzialmente accolto le ragioni di una giudice di pace.

Nella causa, erano intervenuti, ad adiuvandum, anche altri magistrati di pace, colleghi della ricorrente, nonché le associazioni maggiormente rappresentative della categoria quali l'Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), l'Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP), e l'Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (UNIMO).

I giudici amministrativi hanno richiamato, in primo luogo, la sentenza pronunciata ad aprile 2022 dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-236/2020), nelle cui conclusioni sono stati enunciati una serie di principi fondamentali, mutuati anche dalla precedente sentenza del 2020 (C-658/18) sulla responsabilità dello Stato italiano per il mancato riconoscimento di ferie retribuite in favore dei giudici di pace, ritenute applicabili anche al caso all’esame, in considerazione della comune natura onoraria dei servizi svolti.

Ebbene, il Tar bolognese, pur escludendo l’equiparazione totale dello status dei giudici di pace rispetto ai giudici togati, ha comunque riconosciuto come il rapporto di lavoro dei primi debba ritenersi parzialmente comparabile con quello dei giudici ordinari al fine del riconoscimento del diritto alle ferie oltre che della tutela assistenziale e previdenziale.

Se infatti le differenze possono giustificare talune differenze di trattamento, la scelta di escludere del tutto i giudici di pace dalla fruizione del trattamento riservato alla magistratura professionale non può considerarsi adeguata rispetto all'obiettivo del legislatore, secondo un doveroso criterio di proporzionalità e non discriminazione.

Al di là delle differenze, infatti, i magistrati onorari sono sottoposti agli stessi vincoli in termini di organizzazione del lavoro, controllo e direzione dei capi degli uffici e degli organi di autogoverno, nonché di responsabilità civile ed erariale.

Di conseguenza, l'attività svolta dai giudici di pace, in quanto lavoratori comparabili ai lavoratori alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, deve necessariamente rilevare ai fini della maturazione del diritto ad un determinato trattamento economico.

Risulta giuridicamente irrilevante, in tale contesto, che si tratti dell'esecuzione di un contratto qualificato a tempo determinato ed onorario.

A corollario di quanto esposto, inoltre, va affermato che la mancata previsione di un trattamento economico analogo, in termini qualitativi e quantitativi, a quello del predetto lavoratore comparabile, costituisce una disparità di trattamento contraria alle norme dell'Unione europea.

In definitiva, il giudice di pace ha diritto alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale per tutto il periodo in cui ha svolto tali funzioni e al pagamento delle conseguenti differenze retributive e previdenziali maturate, oltre interessi.

Vista la qualificazione in termini di lavoratore a tempo determinato, comparabile al magistrato ordinario di prima nomina, allo stesso spetta anche il trattamento economico per le ferie pari alla retribuzione del magistrato togato nonché il diritto al risarcimento, per l'abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi.

Giudice di pace retribuito nel periodo feriale? Cassazione: sì se l'attività è documentata

Da segnalare, sempre in tema di giudici onorari, l'ordinanza di Cassazione n. 13673 del 18 maggio 2023, con cui è stato esplicitato che il giudice di pace può essere retribuito anche nel periodo feriale laddove la relativa attività risulti documentata.

Il diritto all'indennità, nella specie, è stato escluso non avendo, il giudice di pace ricorrente, fornito piena prova della propria presenza in tutti i giorni della turnazione riferita al periodo feriale degli anni di servizio per cui era causa.

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