Giudice ricusato, decisione nulla

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Con sentenza n. 23122 depositata lo scorso 9 giugno 2011, la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha chiarito che qualora la decisione che definisce il procedimento sia stata assunta nonostante il divieto di cui all'articolo 37, comma secondo, del Codice di procedura penale e, quindi, dal giudice ricusato, la stessa deve essere intesa come viziata da nullità assoluta, da ricondurre all'interno del parametro di cui all'articolo 178, comma primo, lettera a) del Codice di, procedura penale. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la pronuncia sia intervenuta in pendenza della procedura di ricusazione o dopo il suo accoglimento.

La decisione, per contro, conserva la sua validità qualora l'istanza di ricusazione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - Ricusazione a raggio ridotto – Negri

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