Giustizia tributaria: fino a 5mila euro la competenza del giudice monocratico

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Giustizia tributaria: fino a 5mila euro la competenza del giudice monocratico

Il Decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, introduttivo di disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023.

Il provvedimento reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

Tra le misure in esso contenute sono ricomprese anche una serie di disposizioni finalizzate all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure in materia di giustizia, anche per quanto riguarda crisi di impresa e giustizia tributaria.

Liti fiscali, estesa la competenza del giudice monocratico

Con riferimento a quest'ultima materia, si segnala l'intervento con cui la competenza del giudice tributario monocratico è stata estesa alle liti fino a 5mila euro (non più 3mila euro), per quanto riguarda i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.

L'art. 40, secondo comma, del Dl, in particolare, interviene a modificare l'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992, appunto sulla competenza del giudice monocratico, attraverso la sostituzione delle parole "3.000 euro" con le seguenti "5.000 euro" e prevedendo espressamente che la previsione si applichi ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

L'attuale limite di 3mila euro resterà, dunque, in vigore per i ricorsi notificati fino al 30 giugno.

Sono escluse, in ogni caso, le controversie di valore indeterminabile.

Definizione liti in Cassazione

Al fine, inoltre, di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione sono introdotte misure che riducono i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità oggetto di condono fiscale.

Si prevede, così, che l'Agenzia delle entrate provveda a depositare, presso la cancelleria della Corte di cassazione, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti:

  • entro il 31 marzo 2023, per le definizioni delle liti di cui alla Legge n. 130/2022;
  • entro il 31 luglio 2023, per le definizioni delle liti di cui alla Legge n. 197/2022.

Ulteriore novità in tema di giustizia tributaria si sostanzia nell'accelerazione data dal Decreto alle procedure di transito dei magistrati di altri ordini in quello tributario.

Composizione negoziata, salta la novità su transazione fiscale

Tra le misure urgenti in materia di crisi di impresa, l'art. 38 del decreto prevede, in primo luogo, l'estensione a 120 rate (al posto delle precedenti 72) del piano di rateazione che l'Agenzia delle Entrate può concedere in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, rappresentata su istanza dell’impresa e sottoscritta dall’esperto. Questo, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del Decreto legislativo n. 14/2019 (sulle misure premiali concesse in pendenza di composizione negoziata).

Per semplificare ed accelerare le procedure, a seguire, si prevede che al momento della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, l’imprenditore possa depositare, al posto delle prescritte certificazioni, una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.

Tale misura, per espressa previsione, si applica a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

Dal testo dell'articolo, sono state invece espunte le novità sull'implementazione degli accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, per come anticipate dalla stampa e incluse nella bozza di testo in circolazione nei giorni scorsi.

Processi digitali e deposito telematico anche nella volontaria giurisdizione

Da segnalare, per finire, le nuove misure introdotte per quanto riguarda la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali, l'obbligatorietà del deposito telematico per i provvedimenti del giudice, l'estensione del deposito telematico anche agli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Rispetto a tali ultimi procedimenti, in particolare, è ammessa la possibilità di deposito telematico degli atti da parte dei cittadini che partecipano personalmente alle procedure (senza assistenza del difensore), i quali, a tal fine, possono avvalersi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia.

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