Gli indirizzi dei CdL sul Fondo di solidarietà residuale

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La Fondazione Studi dei CdL ha affrontato, con la circolare n. 17 del 15 ottobre 2014, la questione relativa alla solidarietà bilaterale di cui alla riforma Fornero, in vista della scadenza del termine per il pagamento del contributo arretrato pari allo 0,50%, analizzando le prime criticità applicative e fornendo un indirizzo per un comportamento uniforme dei Consulenti del Lavoro, in attesa dei chiarimenti INPS.

Il fondo di solidarietà residuale

Ricorda la circolare che, con D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, è stato istituito, come gestione autonoma presso l’INPS, il Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3, c. 19, Legge n. 92/2012.

Sono sottoposte all’imposizione contributiva al Fondo, le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale.

L’imposizione contributiva contempla un contributo ordinario – decorrente dall’ 1 gennaio 2014 - dello 0,50% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore) e un contributo addizionale completamente a carico del datore di lavoro.

Profili di criticità

Dopo aver fornito le indicazioni operative, la Fondazione si è soffermata sui profili di criticità.

In primis viene però ricordato che il 16 dicembre 2014 scadrà il termine per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva verso il Fondo residuale, relativamente al periodo 1° gennaio 2014-30 settembre 2014.

In attesa di specifiche istruzioni, la Fondazione ritiene, in via prudenziale, che tale obbligo sia sussistente anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo gennaio-settembre 2014.

Viene suggerito, inoltre, di utilizzare la stessa prudenza anche nel caso di cessazione di azienda nel medesimo periodo.

Infine, chiarisce la circolare, per quanto concerne le imprese in possesso di più posizioni contributive aperte, il requisito occupazionale dovrebbe essere determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole.
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