Green pass: come e quando si può ottenere

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Green pass: come e quando si può ottenere

Il Green pass è diventato un fondamentale lasciapassare. Senza la certificazione verde COVID-19 infatti non solo non è ammesso l'accesso a specifiche attività economiche e la fruizione di servizi rivolti al pubblico ma, dal prossimo 15 ottobre, non sarà consentito l'ingresso sul luogo di lavoro finalizzato allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Parallelamente alle numerose evoluzioni normative, tese ad allargare sempre più il perimetro di applicazione del Green Pass obbligatorio con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di ogni attività in sicurezza, si è assistito ad una progressiva estensione delle causali che legittimano l'emissione della certificazione e della sua validità temporale.

Analizziamo le novità alla luce della disciplina vigente.

Cosa è il Green pass

Il Green Pass è una certificazione che attesta la condizione "Covid-free" del soggetto che lo possiede (per le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 vedi infra).

La certificazione, emanata in formato digitale e stampabile, è emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Green pass: a cosa serve

La Certificazione verde COVID-19 è attualmente richiesta nei seguenti casi.

1. Per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
     
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
     
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
     
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
     
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
     
  • parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
     
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
     
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
     
  • concorsi pubblici.

2. Per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

3. Per fare ingresso in scuole e università

L'obbligo è esteso:

  • a coloro che accedono a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, con esclusione di bambini, alunni e studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda chiunque acceda a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
     
  • al personale, agli studenti e a chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

4. Per accedere sul luogo di lavoro

Dal 15 ottobre 2021, l'obbligo di possedere ed esibire il Green pass è esteso in ambito lavorativo, pubblico e privato:

  • a tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, al personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale nonchè ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni;
     
  • a coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato nonchè ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso l'azienda;
     
  • al personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari (l'obbligo non si estende però ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo);
     
  • ai soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

5. Per altre motivazioni, come:

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
     
  • fare visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali;
     
  • accompagnare pazienti non affetti da Covid-19 con permanenza nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici;
     
  • spostarsi da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Green pass: come ottenerlo

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano:

  • la vaccinazione contro il COVID-19 (in Italia il Green pass è emesso alla prima dose e al completamento del ciclo vaccinale);
  • la guarigione dal COVID-19;
  • l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo con riferimento al virus SARS-CoV-2;
  • l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale.

Vaccinazioni riconosciute come equivalenti

Tra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 rientrano, per effetto della novella contenuta nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 settembre 2021, anche le vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19

Il Ministero della salute, con la circolare del 23 settembre 2021, prot. n. 42957, ha riconosciuto come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale:

  •  i vaccini somministrati all’estero per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea (l'elenco è contenuto nell'allegato 1 alla circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Tutti questi vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché per tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Infezione e guarigione da COVID-19 a seguito di vaccinazione

Un'altra nuova fattispecie che può legittimare l'emissione del Green pass (anche questa introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127) è quella della guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale.

Green pass: validità

La validità temporale della certificazione verde varia in base alla causale che ne legittima l'emissione.

Vaccinazione contro il COVID-19

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica.

In Italia viene però rilasciata un'autonoma certificazione già dopo la prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Alla completa vaccinazione contro il COVID-19 è equiparata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 la fattispecie dell'infezione da COVID-19 contratta a seguito della vaccinazione se l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2, effettuato mediante test molecolare, sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo ovvero dopo una vaccinazione completa. In questa ipotesi la durata della validità della certificazione verde COVID-19 è di 12 mesi dall'avvenuta guarigione (si veda anche la circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711).

La certificazione verde COVID-19 è inoltre rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 con validità di 12 mesi dalla somministrazione stessa.

Guarigione dal COVID-19

La certificazione verde relativa alla guarigione dal COVID-19 ha una validità di 6 mesi, decorrenti dall’avvenuta guarigione.

Effettuazione di test molecolare o antigenico rapido

Il Green Pass emesso a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test. La legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, prevede invece che per i test molecolari anche su campione salivare la durata della validità sia elevata a 72 ore.

Al riguardo il Ministero della Salute con la circolare del 24 settembre 2021, prot. 43105 ha ribadito comunque che il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19.

Nella circolare citata il Ministero, in considerazione del fatto che l’impiego dei test salivari molecolari richiede un numero più elevato di passaggi e quindi tempistiche per il processamento dei campioni più lunghe, ha comunicato che i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente:

  • in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
  • nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
  • per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
  • in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo;
  • in caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Il Ministero della Salute ribadisce infine che i test antigenici rapidi su saliva non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei.

N.B. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Green Pass: causali di emissione e validità  

Causale

Green Pass

Validità

Vaccinazione contro il COVID-19

Prima dose

SI

Dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (solo in Italia)

Completamento del ciclo vaccinale

SI

12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica.

Dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2

SI

12 mesi dalla medesima somministrazione

Infezione e guarigione da COVID-19 a seguito di vaccinazione

SI

12 mesi dall'avvenuta guarigione

Guarigione dal COVID-19

Guarigione da COVID-19

SI

6 mesi dall’avvenuta guarigione

Test con risultato negativo

Test molecolare

SI

72 ore dall’esecuzione del test

Test molecolare salivare

SI

72 ore dall’esecuzione del test

Test antigenico rapido

SI

48 ore dall’esecuzione del test

Test antigenico rapido salivare

NO

 

Green pass: come ottenerlo

La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute ed è emessa in formato digitale stampabile tramite le seguenti piattaforme digitali:

  1. piattaforma nazionale digital green con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) o con Tessera Sanitaria;
  2. sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale;
  3. App Immuni o App IO.

In alternativa è possibile rivolgersi al Sistema TS, per il tramite del proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista e altri medici delle aziende sanitarie autorizzati.

Green pass: come verificarlo

Per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 occorre utilizzare l'app nazionale VerificaC19 da installare su un dispositivo mobile.

L'applicazione verifica l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'attività di verifica consta dei seguenti passaggi:

  • Esibizione del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
  • Lettura del QR Code tramite l'app VerificaC19;
  • Verifica dell'autenticità e della validità della certificazione.

L’App VerificaC19, oltre a mostrare al verificatore/datore di lavoro l’effettiva validità, indica anche nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione.

Green pass: chi è esente

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309 come integrata dalla circolare del 25 settembre 2021,  prot. n. 43366.

Green pass in Europa

Si ricorda da ultimo che la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e consente di viaggiare in tutti Paesi UE e dell’area Schengen.

La Certificazione verde COVID-19 europea attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2;
  • essere guariti da COVID-19;
  • aver fatto un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
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