Guida in lieve stato di ebbrezza: proscioglimento d'ufficio senza trasmissione degli atti al giudice amministrativo

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Con sentenza depositata lo scorso 19 aprile, la Cassazione, Quarta sezione penale, ha prosciolto, d'ufficio, un uomo accusato di guida in stato di ebbrezza “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” senza procedere alla trasmissione di atti all'autorità amministrativa.

La pronuncia si basa sulla recente depenalizzazione operata dalla Legge n. 120 del 30 luglio 2010 con la quale è stata cancellata la rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8. La violazione penale, nella specie, è stata sostituita con la previsione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno ritenuto che la norma sopravvenuta fosse applicabile d'ufficio senza nessun rinvio al giudice amministrativo, e ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali sia per gli illeciti amministrativi.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Niente Tar per la guida in stato di ebbrezza

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