Hardware fuori Ue senza Iva

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La cessione di un software standardizzato e i lavori di adattamento alle esigenze del cliente rappresentano, ai fini Iva, consulenza tecnica. Ove il committente risieda oltre il territorio comunitario, l’operazione non è soggetta ad Imposta, indipendentemente dal luogo di utilizzo. Si ha, poi, cessione all’esportazione non imponibile anche quando la spedizione all’estero dei beni avviene diverso tempo dopo il passaggio di proprietà. Queste le conclusioni interpretative adottate nella risoluzione agenziale n. 456/E/2008, che districa le incertezze del contribuente legate alla territorialità delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto presidenziale numero 633 del ‘72, che è in attesa d’esser riscritto (dal 2010) per recepire l’aggiornamento normativo della direttiva 2008/08.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Software all’estero senza Iva - Ricca

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