I controlli a distanza e le prospettive di riforma

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Il datore di lavoro esercita nei confronti del lavoratore, oltre al potere direttivo e a quello disciplinare, anche il potere di controllo volto a verificare che il dipendente esegua correttamente la prestazione richiesta.

Il potere di controllo, tuttavia, non è assoluto, ma è soggetto a limiti volti a garantire il rispetto del diritto dei lavoratori alla propria dignità e riservatezza.

Nell’ambito di tali limiti si pone l’art. 4, comma 1, della L. n. 300/70, che sancisce il divieto per la parte datoriale di utilizzare impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tale divieto opera per evitare che il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, sia privato delle proprie basilari libertà mediante forme occulte di verifica, lesive per la loro continuità e pervasività.

Il comma 2 del medesimo articolo, invece, attenua tale divieto, stabilendo che gli impianti e le apparecchiature di controllo “che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” possono essere installati soltanto previo accordo con le RSU/RSA o, in mancanza, previa autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Tale forma di verifica viene qualificata preterintenzionale, poiché il controllo non è l’obiettivo primario del datore di lavoro che installa l’apparecchiatura, ma costituisce un’inevitabile conseguenza dell’utilizzo dell’apparecchiatura medesima.

La norma è datata, in quanto pubblicata nel 1970, e pertanto sconta il fatto di essere anacronistica rispetto al costante e repentino sviluppo tecnologico.

In tale prospettiva, l’art. 1, comma 7, della legge delega n. 183/14 (Jobs Act) alla lettera f) prevede la “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro”, da esercitarsi “tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.

La delega deve essere vista con favore, atteso che l’evoluzione tecnologica ha profondamente modificato i sistemi di organizzazione del lavoro, i quali devono pertanto essere necessariamente aggiornati e contestualizzati all’attuale era digitale.

In attesa che venga emanato, da parte del Governo, il decreto attuativo, non resta che chiarire alcuni aspetti dell’attuale disciplina e segnatamente il profilo che riguarda il controllo c.d. preterintenzionale.

Al fine di fugare equivoci, va chiarito che l’aspetto cognitivo dell’accordo sindacale aziendale, ovvero del provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro, è volto a contemperare contrapposti interessi: quello del datore alla salvaguardia delle proprie esigenze organizzative e produttive e quello del lavoratore a preservare la propria dignità e riservatezza. La circostanza che l’accordo o il provvedimento sia favorevole all’installazione degli impianti audiovisivi e delle altre apparecchiature non legittima, comunque, il datore di lavoro ad esercitare con tali mezzi il controllo a distanza dell’attività dei lavoratore, stante il divieto assolutamente inderogabile previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 300 cit.. Tale divieto è a tal punto penetrante che la violazione della norma si realizza anche se l’impianto carente di autorizzazione non viene messo in funzione (cfr. Cass. pen. Sez. III, 12/11/2013, n. 4331).

Ciò non toglie che il datore di lavoro, in alcuni casi, possa utilizzare le riprese per censurare la condotta del lavoratore.“La sottile linea rossa” che separa il controllo legittimo da quello vietato si appunta sulla finalità del controllo.

La S.C., anche recentemente (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3122 depositata il 17 febbraio 2015), pare ormai orientata a ritenere che il controllo non sia consentito se la sua finalità è quella di accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, che risultino circoscritti all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro.

Diversamente, se tali condotte integrano illeciti che ledono il patrimonio e l’immagine aziendale allora il controllo, ancorché effettuato in maniera occulta, viene considerato legittimo.

È evidente, pertanto, che tale criterio sottende una valutazione ex-post, con la conseguenza che il datore di lavoro può sempre controllare a distanza il lavoratore essendo solo impossibilitato a utilizzare, contro il lavoratore, le immagini quando queste non evidenzino da parte di costui atti lesivi al patrimonio aziendale.

Un’ultima osservazione merita la circostanza che il divieto, in ogni caso, non opera se le apparecchiature vengono installate da un organo terzo alle parti del rapporto di lavoro (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2011, n. 2117), specie quando quest’ultimo è un organo di P.S. (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro).
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