I lavoratori agricoli con contratto triennale hanno diritto alla disoccupazione

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L’INPS, con messaggio n. 2239 del 30 marzo 2015, ha confermato il diritto ai trattamenti di disoccupazione agricola degli OTD agricoli, assunti con il contratto di lavoro triennale.

In particolare, chiarisce il messaggio, l’art. 5, commi da 1 a 5, D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014, prevede un incentivo per i datori di lavoro agricoli in caso di assunzione - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato - di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; in caso di assunzione a tempo determinato il contratto di lavoro, di durata almeno triennale, deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione annuale di almeno 102 giornate.

Adesso, l’Istituto si pronuncia sulla questione se i lavoratori agricoli de quo possano accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola, indennizzando così i periodi di contratto non lavorati - essendo quella in agricoltura un’attività caratterizzata da prestazioni lavorative discontinue.

Il trattamento di disoccupazione agricola - su istanza dell’interessato - è erogato in un’unica soluzione nell’anno successivo a quello c.d. di competenza nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi.

È ininfluente lo status del lavoratore al momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso lavorativo dello stesso nell’anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Sottolinea l’INPS che, per il lavoratore agricolo, l’iscrizione negli Elenchi nominativi - con l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, l’attribuzione della qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate lavorative effettuate nell’anno - è costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali.

Inoltre viene fatto presente che, stante la particolare organizzazione del lavoro in agricoltura, le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondono, di norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera.

Per tale motivo sono considerate indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale sempre che - detratte dal parametro 365 (366 se l’anno è bisestile) tutte le giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già indennizzate a titolo di altre prestazioni - residuino giornate da indennizzare.

Stante quanto sopra, conclude l’INPS, è possibile riconoscere - ai lavoratori in questione - il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.
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