Il messo può consegnare l'atto impositivo alle persone addette alla casa

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Non è nulla e quindi deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento effettuata nella mani della domestica del destinatario del plico. L'importante principio è contenuto nella sentenza n. 19733 del 17 settembre 2010 della Corte di cassazione, respingendo il ricorso presentato da una contribuente che aveva lamentato la nullità della notifica in quanto recapitata alla collaboratrice domestica.

Secondo la norma di riferimento, l'art. 7 della legge n. 890/82, non potendo effettuare la notifica nella mani del destinatario, il messo deve consegnare il piego nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare “a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario”. Inoltre non è nulla la notifica anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate.

Nel caso in questione è stato accertato che la persona cui è stato notificato l’atto era addetta alla casa, per cui era onere del contribuente fornire prova contraria ossia che l'atto è stato consegnato a persona che non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Valida la cartella consegnata alla colf – Alberici

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