Il rito Fornero al vaglio della Consulta per la parte che non prevede giudici diversi per le due fasi

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Con ordinanza depositata il 27 gennaio 2014, la nona sezione del Tribunale di Milano ha rimesso gli atti di un processo di lavoro alla Corte costituzionale giudicando rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 51, comma 1, n. 4 del Codice di procedura civile e 1, comma 51, Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione di cui al comma 51 citato, qualora lo stesso, ex articolo 1 comma 49 della Legge n. 92/2012, si sia già pronunciato con ordinanza a definizione della fase sommaria relativa alla legittimità del licenziamento.
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