Il secondo livello di contrattazione decide sui congedi parentali

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Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 25 del 22 luglio 2013, spiega come anche i contratti collettivi di secondo livello siano abilitati a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Nel rispondere ad un'istanza presentata dalle organizzazioni sindacali, si evidenzia come – anche alla luce degli aggiornamenti apportati dalla legge n. 228/2012 - all'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 si faccia semplicemente riferimento alla contrattazione di “settore”, sia per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi nel settore pubblico e privato, sia per individuare l'appartenenza dell'impresa ad un determinato settore produttivo, mancando un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione.

Ciò riconosce, quindi, la competenza per fissare le regole per la fruizione del congedo parentale orario anche alla contrattazione di secondo livello.
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