Il trattamento fiscale sulle donazioni per Covid 19

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Il trattamento fiscale sulle donazioni per Covid 19

L'articolo 66 del DL n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” (Legge n. 27/2020) è teso a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo recita: “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro.”. 

Con medesimo obiettivo, il successivo comma 2 prevede: “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.”.  

Pertanto, per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66 sopra richiamato, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia destinato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del DL c.d. “Cura Italia”, l’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 25 del 14 maggio 2020 - ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui in oggetto, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'attuale emergenza epidemiologica.  

In sintesi, detrazioni o deduzioni previste dall’articolo 66 del Dl “Cura Italia” in favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti della Protezione civile (oggetto della risoluzione n. 25/E) sono garantite anche se eseguite tramite bonifico disposto sul conto di Tesoreria n. 22330. E’ sufficiente tenerne una copia. 

Diversamente, per le erogazioni effettuate in contanti l’agevolazione non spetta. 

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 29 aprile 2020 - Coronavirus. Donazioni agevolate solo se tracciabili – G. Lupoi

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