Immobili occupati abusivamente, non si paga l’Imu

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Immobili occupati abusivamente, non si paga l’Imu

È alle porte la scadenza del termine per il versamento dell’Imposta patrimoniale sugli immobili. Il gettito atteso è di circa 11 miliardi di euro.

Lunedì 18 dicembre, cadendo il giorno 16 di sabato, è l’ultimo giorno utile per versare la seconda rata dell’Imu e completare, così, il versamento dell’Imposta per l’anno 2023.

Il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta a giugno in acconto, sulla base, di norma, delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2023 nel sito Internet del Ministero delle Finanze.

Il versamento dell’Imposta deve essere effettuato esclusivamente con il modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale o attraverso la piattaforma PagoPA.

Per chi non ha provveduto a versare l’imposta entro la scadenza è, comunque, prevista la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Per un approfondimento si rinvia al post: “Prospetto aliquote IMU, c’è la proroga”.

È bene ricordare che non tutti i proprietari di immobili sono chiamati al pagamento dell’Imu: esistono alcune categorie di immobili che non sono interessate al tributo e anche una serie di riduzioni e agevolazioni.

Tra le esenzioni, vi è da ricordare la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che interessa i cittadini che possiedono un immobile occupato abusivamente e di cui, quindi, non possono fruirne.

LdB 2023, niente Imu sugli immobili occupati abusivamente

L’articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022 prevede che a seguito dell’occupazione abusiva dell’immobile che non consente al proprietario di utilizzarlo a vari fini scatta l’esenzione Imu.

Nello specifico, dal 2023, sono esentati dal pagamento dell’Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (rispettivamente “violazione di domicilio” e “Invasione di terreni o edifici”) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Tuttavia, la normativa prevede che il soggetto passivo debba comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all’esenzione.

Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che la comunicazione in essa prescritta sia specifica ed autonoma, rispetto alla dichiarazione, in quanto diversamente sarebbe stato sufficiente richiamare l’obbligo dichiarativo.

A tal proposito, è bene ricordare che manca ancora il previsto decreto dell’Economia e delle Finanze richiamato dalla normativa, che avrebbe dovuto approvare il modulo di comunicazione e stabilire anche le modalità telematiche attraverso le quali il contribuente deve comunicare al Comune la persistenza delle condizioni per l’esenzione Imu per gli immobili occupati.

Inoltre, poiché nella disposizione di legge non è stabilito alcun termine per la trasmissione di tale comunicazione, se ne dovrebbe ricavare che, fino a quando la stessa non è effettuata, l’esenzione non opera.

Di, qui una serie di dubbi, sulla spettanza o meno del tributo in caso di occupazione abusiva degli immobili, dato che si potrebbe pensare che la trasmissione della comunicazione è condizione per poter iniziare a fruire dell’esenzione.

MEF, chiariti i dubbi sull’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

A sciogliere i dubbi sull’immediata applicabilità dell’esonero in esame, è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in data 12 dicembre 2023, ha pubblicato un comunicato stampa in cui specifica che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

ATTENZIONE: L’esenzione Imu è pienamente operativa dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, per le unità immobiliari che si trovano nelle condizioni di legge è possibile non versare né l’acconto né il saldo.

L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno, poi, presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

Imu non dovuta sugli immobili occupati abusivamente

Una soluzione a tale carenza del modello di comunicazione dovrebbe arrivare con i prossimi interventi legislativi; nello specifico, si pensa in sede di attuazione della delega fiscale.

Si dovrebbe, in particolare, disporre che la comunicazione sia trasmessa nella dichiarazione annuale Imu: nel decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu, infatti, dovrebbe essere prevista una apposita indicazione riferita agli immobili occupati abusivamente.

Inoltre, l’azione legislativa dovrebbe consentire anche di compensare le somme eventualmente versate in più nel corso del 2023 con l’Imu dovuta per gli anni successivi.

Infatti, visto che è in dubbio il fatto che il contribuente possa autonomamente applicare l’esenzione, in assenza della specifica comunicazione prescritta dalla legge, è possibile che molti contribuenti abbiano pagato la prima rata Imu 2023, anche se non erano tenuti.

Se ciò fosse accaduto, si potrebbe autorizzare il contribuente a scomputare l’imposta dall’Imu dovuta sulle altre unità immobiliari.

Nel caso in cui non ve ne fossero altre, l’imposta potrà essere compensata con il tributo 2024, se consentito dal regolamento locale, oppure essere richiesta a rimborso, con istanza da presentare entro 5 anni dal pagamento.

NOTA BENE: Trattandosi di elementi non conoscibili dai comuni, la dichiarazione Imu sarà obbligatoria e avrà una efficacia costitutiva dell’agevolazione.

Pertanto, in caso di omissione della denuncia, in base al consolidato orientamento della Cassazione, l’esonero non compete e il comune sarà legittimato a recuperare il tributo non versato, con la maggiorazione della sanzione del 30% e degli interessi di legge.

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