Imposta sostitutiva sul TFR, ultimatum per il saldo 2018

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Imposta sostitutiva sul TFR, ultimatum per il saldo 2018

Ultimo giorno disponibile per il saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR. Il termine, che in realtà scadeva il 16 febbraio 2019, è stato differito al lunedì successivo (18 febbraio 2019). L’adempimento, in particolare, riguarda tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta) che sono tenuti a versare all’Erario il saldo fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Si ricorda, fin da ora, che si tratta del secondo appuntamento, in quanto quest’ultimo consegue a quello effettuato lo scorso anno, cadente il 16 dicembre 2018.

Da notare, inoltre, che la scadenza del 18 febbraio 2019 interessa anche tutti quei sostituti d’imposta che sono diventati tali durante il 2018, ossia coloro che hanno effettuato le prime assunzioni lo scorso anno. Il pagamento deve essere effettuato con mod. F24 utilizzando le modalità telematiche. Ecco come fare.

Imposta sostitutiva sul TFR, la rivalutazione

L’art. 2120 cod. civ. stabilisce che l’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto:

  • dalla “quota capitale”, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue;
  • e dalla “quota finanziaria”, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’importo accantonato al 31 dicembre di ogni anno confluisce in un fondo (denominato “Fondo TFR”), che si rivaluta sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È su questa quota di incremento che bisogna, appunto, versare l’imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva sul TFR, a quanto ammonta

A tal fine, l’art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura dell'11%. Con decorrenza 1° gennaio 2015, tale percentuale è stata rivista al rialzo, fissandola al 17%, per effetto dell’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Imposta sostitutiva sul TFR, il saldo 2018

Il saldo dell’imposta sostitutiva, che si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l’imposta (termine che quest’anno slitta al 18 febbraio in quanto il 16 cade di sabato), si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono determinate nell’anno stesso. L’importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.

Quindi, i datori di lavoro dovranno effettuare i seguenti passaggi:

  • step 1: calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2018;
  • step 2: applicare a tale rivalutazione l’aliquota del 17%;
  • step 3: sottrarre quanto già versato a titolo d’acconto.

Imposta sostitutiva sul TFR, soggetti esclusi

Si ricorda, a tal proposito, che restano esclusi dal versamento dell’imposta:

  • i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Questi ultimi, infatti, pagheranno l’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui percepiscono il TFR;
  • le aziende costituite nel 2018 (prive di accantonamenti su cui calcolare l’imposta).

Imposta sostitutiva sul TFR, modalità di versamento

L’importo deve essere versato mediante il modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

  • 1713”, che assume il significato di “saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000”.

Infine, si ricorda che il codice tributo va esposto nella “sezione erario” del modello F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che rimane quello dello scorso anno, vale a dire il 2018.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 8 dicembre 2018 - Imposta sostituiva sul TFR: ultimatum per l’acconto 2018 – Bonaddio

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