Imposte da liquidare, passaggio in RN

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Scade il 20 luglio il termine per il versamento posticipato delle imposte dovute da Unico 2006, con la maggiorazione dello 0,40%. Sono molti i contribuenti che hanno deciso di beneficiare di questa mini proroga del pagamento per liquidare e versare le imposte relative al 2005. La fase di liquidazione, che viene eseguita compilando il quadro RN di Unico, consente di scomputare le ritenute subite e i crediti d’imposta fino a permettere la compensazione e la rateizzazione delle imposte. Per lo scomputo delle ritenute d’acconto, una volta calcolata l’imposta netta il contribuente ha diritto di detrarre dalla stessa le ritenute d’acconto subite sui redditi che hanno concorso a formare l’imponibile complessivo. Tale passaggio è fondamentale non solo perchè permette di diminuire il saldo a debito, ma anche per verificare se esistono le condizioni per il versamento dell’acconto: tale verifica avviene sul rigo “differenza” (RN 23) che è collocato dopo il rigo RN 21 dedicato alla sottrazione delle ritenute. Un esempio tipico di scomputo delle ritenute d’acconto è quello dei lavoratori autonomi che su ogni prestazione eseguita nei confronti di committenti imprenditori o liberi professionisti subiscono un prelievo a titolo di ritenuta del 20%. Per questi soggetti non vi possono essere problemi di posticipazione nello scomputo delle ritenute: infatti, le ritenute sono operate all’atto del pagamento della prestazione e quest’ultima entra a far parte del reddito complessivo quando è incassata.

Tutti i contribuenti possono versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Il problema però è che non tutte le imposte si possono rateizzare. La dilazione si applica alle somme per acconto e saldo, mentre diverso è il caso che riguarda le imposte conseguenti alle “rivalutazioni” 2005 (beni di impresa, aree fabbricabili, riallineamento e affrancamento della riserva in sospensione). In particolare, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni deve obbligatoriamente essere versata in un’unica soluzione. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili e quella per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione possono essere rateizzate in quote annuali nelle misure previste dalla legge 266/2005. Comunque, si dà per scontato che per queste imposte sia possibile il versamento al 20 luglio con la maggiorazione prevista dello 0,40%.

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