Secondo acconto Irpef: scadenza della rata

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Secondo acconto Irpef: scadenza della rata

Il Decreto Anticipi ha dato la possibilità alle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro di versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi il 16 gennaio 2024. Ma è stato previsto anche di versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.

Chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, ai sensi di quanto previsto dal Decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2024 (c.d. Decreto Anticipi), sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/E del 9 novembre 2023.

Con il nuovo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ripercorso la norma richiamata, si concentra sull’ambito applicativo del differimento citato.

Vediamo chi sono i soggetti destinatari del rinvio e chi gli esclusi e quali le condizioni che consentono il differimento.

Decreto fiscale, seconda rata acconto imposte dirette rinviata a gennaio

È l’articolo 4 del Decreto legge n. 145/2023, collegato alla legge di Bilancio 2024 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che dispone, per il solo periodo d’imposta 2023, il rinvio del versamento della seconda rata di acconto per l’anno in corso dell’Irpef, della cedolare secca e delle imposte sostitutive.

Nello specifico, il citato articolo dispone che, per “il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

In pratica, due sono le novità importanti introdotte per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023);
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

ATTENZIONE: Il 16 febbraio 2024 è il termine per effettuare il versamento della seconda rata del detto acconto, comprensiva degli interessi.

NOTA BENE: Il rinvio del pagamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, o il pagamento a rate, vale solo per l’Irpef, la cedolare secca e le imposte sostitutive. Sono, invece, espressamente esclusi dal rinvio i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail, per i quali è confermata la scadenza ordinariamente prevista del 30 novembre 2023.

Secondo acconto 2023 rinviato, ma non per tutti

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 31/2023, delinea l’ambito soggettivo della norma e le condizioni alle quali il rinvio del secondo acconto delle imposte dirette 2023 può avvenire.

E’ ben evidenziato che lo slittamento del versamento della seconda rata di acconto riguarda una specifica categoria di contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva: sono, infatti, previste alcune specifiche condizioni.

Contribuenti destinatari del rinvio e condizioni

Nella circolare agenziale si precisa che sono ammesse al beneficio, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

E’ necessario che tali contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

NOTA BENE: Il rinvio interessa, dunque, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi e, allo stesso modo, anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Analogamente, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Inoltre, il rinvio della seconda rata di acconto spetta anche per gli agricoltori che dichiarano un reddito di impresa.

Soggetti esclusi dal rinvio

Per quanto riguarda i contribuenti esclusi dal rinvio, l’Amministrazione finanziaria conferma che si tratta:

  • delle persone fisiche non titolari di partita Iva. Ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
  • delle persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
  • dei soggetti diversi dalle persone fisiche. quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.
ATTENZIONE: Per i suddetti soggetti, il termine di versamento resta fermo al 30 novembre 2023, se aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

NOTA BENE: Riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, l’Agenzia delle Entrate precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Rinvio seconda rata acconto Irpef: verifica ricavi e compensi

Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, l’Agenzia specifica che si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale si deve tener conto dell’ammontare complessivo dei ricavi.

Inoltre, se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi delle attività esercitate.

Allo stesso modo, nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

Particolare attenzione è stata prestata con riferimento alle persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio: agriturismo, allevamento).

Specifica la circolare 31/E/2023 che gli agricoltori possono beneficiare dello slittamento del termine di versamento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa. In tal caso, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

ATTENZIONE: Viceversa, è prevista l’esclusione dal rinvio per tutti gli agricoltori che non conseguono un reddito di impresa ma solo un reddito fondiario, vale a dire coloro che compilano il quadro A del modello Redditi (o del modello 730 nel caso di agricoltori esonerati).

Infine, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel caso in cui il soggetto agricolo abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

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