In caso di inchiesta penale, l'accertamento fiscale è valido anche senza l'allegazione dei verbali

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Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 24333 del 1° dicembre 2010 – è da considerare valido l'atto impositivo notificato ad un contribuente nell'ambito di un'inchiesta per evasione fiscale e sulla scorta di alcuni verbali della Guardia di finanza anche se questi ultimi non vengano allegati.

In tale ipotesi – continua la Corte – non verrebbe violato il diritto di difesa del contribuente in quanto quest'ultimo è già a conoscenza del contenuto degli atti. La motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza è, quindi, da considerare legittima in quanto l'ufficio stesso, “ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”.

Nel caso in esame, è stato respinto il ricorso presentato dagli amministratori di un'azienda, rinviati a giudizio per evasione fiscale e fatture false, avverso l'avviso di accertamento di maggior reddito che era stato loro notificato senza allegare i verbali della Guardia di finanza dai quali era emersa una contabilità inattendibile.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Atti penali pesanti – Alberici

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