In Gazzetta i primi 69 Isa per il periodo d’imposta 2018

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In Gazzetta i primi 69 Isa per il periodo d’imposta 2018

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 85 del 12 aprile 2018, SO n. 18) il Dm 23 marzo 2018, con cui si approvano, oltre a 3 territorialità specifiche, i primi 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il decreto contiene le relative note metodologiche.

Toccati i comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Isa

Per i soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto in oggetto e nel prossimo, che sarà pubblicato in Gazzetta entro il 31 dicembre 2018, a partire dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2018 (in virtù dello slittamento deciso dalla Legge di Bilancio 2018) gli Isa sostituiranno i parametri e gli studi settore (entrambi abrogati alla vigenza degli Isa).

Ci sarà la possibilità per il contribuente di potersi adeguare in dichiarazione per poter migliorare il profilo di affidabilità fiscale e poter accedere, ad esempio, al regime premiale previsto per gli Isa: “Sulla base degli indici approvati con il presente decreto è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

La possibilità di adeguarsi in dichiarazione sarà senza sanzioni né interessi se il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Un nuovo software dovrà sostituire Gerico

L’Agenzia delle entrate provvederà a predisporre un nuovo software, che indicherà anche il posizionamento del contribuente. Si tratta di un punteggio finale definitivo che rappresenta la media degli indicatori elementari (da 1 a 10) per la verifica della normalità e della coerenza nella gestione aziendale o professionale.

Attraverso il programma il contribuente avrà la possibilità di interagire con l'Amministrazione finanziaria, potendo, tra l'altro indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Ulteriori esclusioni

Già gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi di cui all’art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Il decreto ora fissa tale limite a 5.164.569 euro.

Sono, inoltre, stabilite nuove cause di esclusione:

  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 117/2017;
  • delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 117/2017;
  • delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 112/2017;
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 dicembre 2017 - Manovra 2018. Primi emendamenti approvati - G. Lupoi

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