Diritto a oblio oncologico: in vigore la legge. Cosa cambia

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Diritto a oblio oncologico: in vigore la legge. Cosa cambia

Dal 2 gennaio 2024 entra in vigore la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, pubblicata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023.

Il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione.

Questo, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori e ai concorsi.

L'intervento ha come fine quello di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 32 e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Diritto a oblio oncologico

Il diritto all'oblio oncologico, in particolare, viene definito come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica.

Sono quindi disciplinate le condizioni per il rispetto del predetto diritto nei diversi ambiti:

  • nell'accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
  • nell'adozione e affidamento dei minori;
  • nell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Rispetto a tale ultimo ambito, in particolare, si prevede il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta.

Il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima dei ventuno anni.

In un successivo decreto del ministro della Salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (2 gennaio 2024), sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, verranno disciplinare le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Sempre al ministro della Salute, spetterà individuare, con proprio decreto da emanare entro 3 mesi, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano dei termini inferiori.

 

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