Incentivo all'esodo e seconda domanda di ricongiunzione

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L'Inps, con il messaggio n. 14984 del 24 settembre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente) precisa che, in caso di utilizzo della prestazione di incentivo all'esodo (art. 4 della legge n. 92/2012), non è consentita la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.

Questo perché l'incentivo all'esodo è una prestazione di sostegno al reddito, servono quindi cinque anni di contributi.

Si specifica che una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito dei 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa – richiesto dopo la presentazione della prima domanda – potrà essere presentata solo contestualmente alla domanda di pensione.

La prestazione di incentivo non è soggetta a trattenute per il pagamento di oneri dovuti per riscatti o ricongiunzioni, che devono essere versati interamente prima dell'accesso alla prestazione.
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