Incentivo NEET: domanda da fine luglio con corsia privilegiata. Per chi?

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Incentivo NEET: domanda da fine luglio con corsia privilegiata. Per chi?

Dal 31 luglio 2023, domanda preliminare di ammissione e corsia privilegiata per chi ha già assunto e presenta richiesta nei primi 15 giorni. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023 che fa il punto sulle modalità di fruizione del cd. Incentivo NEET previsto dal decreto Lavoro.

La circolare va letta in combinato disposto con il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, decreto che l’INPS in più occasioni richiama nelle istruzioni operative rese per l'applicazione del nuovo incentivo.

Incentivo NEET: natura economica

Il nuovo Incentivo NEET è previsto dall’articolo 27 del decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

Si tratta di un incentivo all’assunzione di natura economica dovendo essere parametrato, secondo le percentuali che vedremo di seguito, alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta, come diversamente avviene nei casi di incentivo contributivo.

Datori di lavoro e giovani agevolati

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (è esclusa la PA), imprenditori e non imprenditori (per intenderci, anche agli studi professionali) e può essere fruito anche dai datori di lavoro del settore agricolo.

L'incentivo, invece, non è applicabile al settore domestico.

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training) con i requisiti definiti dal citato articolo 27 del decreto lavoro nonché, per effetto del richiamo espresso al Regolamento (UE) n. 651/2014 (che stabilisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati), dall’articolo 4 del decreto n. 189 dell’ANPAL.

Pertanto la fruizione dell’incentivo NEET è ammessa per i giovani che, alla data dell’assunzione, soddisfano i seguenti requisiti:

  • non abbiano compiuto 30 anni (vale a dire età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni alla data dell’assunzione);
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione, cd. NEET;
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

NOTA BENE: L’ANPAL, su quest'ultimo punto, ha previsto (articolo 2, decreto n. 189/2023) che la registrazione al Programma, ammessa per  giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET”, debba avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

In aggiunta, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando trattasi di soggetto svantaggiato e pertanto, è richiesto che venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 17 ottobre 2017);
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327).

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo economico spetta per le nuove assunzioni (anche part time):

  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
  • con contratto di apprendistato professionalizzante,

 effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

L’incentivo non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale, di contratti di apprendistato di primo e terzo livello nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

L‘agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, come ripartite a livello regionale dall’articolo 3 del decreto n. 189/2023 dell’ANPAL.

Quanto spetta al datore di lavoro

L’incentivo economico è pari al

  • 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi;
  • 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

NOTA BENE: La fruizione è consentita, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 (l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025).

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Come incentivo all’assunzione, il datore di lavoro è assoggettato:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150);
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, secondo le regole consolidate;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (articolo 32 e Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014).

Coordinamento con altri incentivi

Particolarmente interessante e conveniente è il regime di cumulo ammesso per l’incentivo in parola.

Il legislatore infatti lo considera cumulabile sia con l’esonero per l’occupazione giovanile (articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018) sia con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, chiarisce che l’incentivo NEET è altresì cumulabile:

  • con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
  • con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della medesima legge di Bilancio 2023, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

ATTENZIONE: La cumulabilità con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro ).

Si ricorda che, in caso di cumulo, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Ammissione all’incentivo

Il datore di lavoro interessato a fruire dell’incentivo dovrà inviare all’INPS una istanza preliminare di ammissione all’incentivo tramite esclusivamente il modulo di istanza on line “NEET23”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale dell'INPS,. dal 31 luglio 2023.

L’INPS, ricevuta, valutata e accolta la domanda, informa che è stato prenotato, in favore del datore di lavoro, l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare, entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta (ovvero dalla diversa data di decorrenza nelle ipotesi eccezionali di cui si dirà in seguito) La comunicazione è resa in calce al modulo telematico di istanza e con comunicazione di posta elettronica (e-mail) nonché con notifica nell’area MyINPS.

Entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS (7 giorni per la stipula del contratto di lavoro e altri 7 giorni per la comunicazione dell’avvenuta assunzione), il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro e chiedere la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo è effettuata dall’INPS idi regola n base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze con le seguenti due eccezioni

  • le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata effettuata nel mese di settembre 2023;
  • le domande relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico) e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Esposizione nel flusso Uniemens

Dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “NE23”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.

 

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