Incidente sul lavoro: datore responsabile se ha sottovalutato i rischi

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Incidente sul lavoro: datore responsabile se ha sottovalutato i rischi

Il datore ha sottovalutato il rischio connesso alla specifica operazione di ripristino compiuta dal lavoratore? E' penalmente responsabile, a titolo di colpa, dell'incidente sul lavoro da cui sia derivato il decesso del dipendente.

Con sentenza n. 1437 del 12 gennaio 2024, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di condanna impartita dalla Corte d'appello al legale rappresentante di una Spa, quale datore di lavoro, per aver cagionato, per colpa, la morte di un dipendente con mansioni di magazziniere.

Questo in relazione al sinistro che aveva coinvolto il lavoratore mentre stava svolgendo, con l'utilizzo di un carrello elevatore, operazioni di carico - scarico e di movimentazione di bancali depositati su pallets in legno costituiti da sacchi di plastica, impilati e sovrapposti ad altri analoghi bancali.

Il prestatore, avendo constatato che l'imballo del bancale inferiore non era integro in quanto due sacchi erano stati in precedenza accidentalmente forati, era sceso dal muletto e si era avvicinato al bancale per ripristinare l'imballaggio, seguendo una prassi aziendale consolidata.

Improvvisamente, tuttavia, a causa della perdita di equilibrio del bancale inferiore dovuta alla fuoriuscita del materiale, i due bancali sovrapposti si erano ribaltati schiacciandolo e soffocandolo. 

Riformando la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'istruttoria espletata avesse dimostrato la riconducibilità dell'infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro.

L'imputato si era quindi rivolto alla Corte di legittimità.

Nel DVR il rischio è sottovalutato? Il datore risponde dell'infortunio

In questa sede, i motivi d'impugnazione sollevati dal ricorrente sono stati giudicati infondati in quanto non attenevano al cuore dell'argomentazione sviluppata nella decisione impugnata, vale a dire l'accertata sottovalutazione del rischio connesso alla specifica operazione di ripristino di imballi rotti.

Sebbene, difatti, il documento di valutazione dei rischi (DVR) considerasse espressamente l'attività di "ripristino di imballi rotti" e il rischio di schiacciamento del lavoratore, non erano stati previsti né accorgimenti per ridurre tale evenienza, né una procedura cautelativa per scongiurare il rischio di crollo dei bancali addosso al lavoratore. 

Tale sottovalutazione del rischio è stata considerata l'antecedente logico:

  • della mancata adozione di modalità di lavoro atte a ridurre i rischi di lacerazione degli imballi durante il carico;
  • dell'inadeguatezza dell'informazione e della formazione dei lavoratori;
  • della mancata previsione di una procedura di intervento in grado di ridurre al minimo il rischio di crollo di sacche e bancali addosso all'operatore nella fase di riparazione.

In tema di prevenzione degli infortuni - ha ricordato la Corte - il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.

Lo stesso, all'esito di tale analisi, è tenuto a redigere e, ricorrendone i presupposti, a sottoporre ad aggiornamento il DVR, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A norma, poi, dell'art. 28, comma 2, lett. a) e b) del TU sulla sicurezza sul lavoro, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa";

I criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione e di "indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati".

Ogni rischio, in quanto in ipotesi riconducibile a varie operazioni demandate ai lavoratori, non può considerarsi adeguatamente valutato solo perché di esso si faccia menzione nel DVR, in quanto l'analisi del rischio va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori.

La redazione del documento di valutazione dei rischi esige anche l'adozione delle relative misure di prevenzione e, in ogni caso, non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.

L'avere, il giudice d'appello, evidenziato la sottovalutazione dello specifico rischio correlato alla concreta necessità, rivelatasi frequente nel contesto in esame, che i magazzinieri riparassero i sacchi forati durante le operazioni di movimentazione dei carichi, rappresentava un elemento di snodo della riforma della sentenza assolutoria, tale da contrastare a monte la possibilità di configurare la condotta del lavoratore come esorbitante dalle direttive impartitegli.

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