Incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi. Da applicare, in ogni caso, la norma più favorevole al reo

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Come già annunciato con comunicato del 12 febbraio 2014, la Corte costituzionale – sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti disciplinato con la cosiddetta Legge “Fini-Giovanardi” e, precisamente, degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, del Decreto-legge n. 272/2005 come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge n. 49/2006, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, relativo alla procedura di conversione dei decreti-legge.

In particolare, il citato articolo 4-bis era è stato censurato dalla remittente Cassazione nella parte in cui aveva modificato l'articolo 73 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990), e segnatamente nel passaggio in cui aveva parificato, ai fini sanzionatori, le sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando ogni distinzione tra droghe pesanti e leggere.

La Consulta ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale fosse fondata con riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Per contro, nella specie, era evidente l'estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui erano state inserite.

Da ultimo, dopo aver stabilito che, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate “riprende applicazione l'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate”, la Consulta ha anche osservato che spetterà al giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della posizione giuridica dei singoli imputati, tenendo conto “dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex articolo 2 del codice penale, che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Droga, spazio al «favor rei» - Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 23 – Stop all'assalto ai decreti legge – Ciccia

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