Indennità di disoccupazione e ANF per gli agricoli condannati per reati di particolare allarme sociale

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Indennità di disoccupazione e ANF per gli agricoli condannati per reati di particolare allarme sociale

L’INPS, con messaggio n. 2979 del 25 luglio 2018, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla norma che ha previsto che, nella sentenza di condanna per reati di particolare allarme sociale, il giudice dispone una sanzione accessoria consistente nella revoca di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali di cui siano eventualmente beneficiari i soggetti condannati.

In particolare, il messaggio si sofferma sulla definizione delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli.

L’articolo 2, comma 58, primo periodo della Legge n. 92/2012 prevede, a carico del condannato, la sanzione della revoca dell'indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili di cui il medesimo sia eventualmente titolare.

In caso di sentenze di condanna pervenute direttamente alla sede INPS da parte dell'Autorità giudiziaria locale, l'applicazione a regime della predetta disposizione determina l'immediata revoca della prestazione di disoccupazione eventualmente in godimento da parte del condannato.

Tuttavia, la domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata prima della comunicazione della sentenza da parte del Tribunale potrebbe:

  • non essere stata ancora definita ed allora sarà respinta l'istanza di disoccupazione agricola ma sarà possibile accogliere, ove spettante, l'eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare sull'attività lavorativa agricola con qualifica di OTD, trattamento per il quale la legge non prevede la sanzione accessoria della revoca;
  • essere stata definita con reiezione per altre motivazioni ed allora, anche se non vi sono crediti da bloccare, la pratica sarà riesaminata e respinta con riferimento alla norma in questione;
  • essere stata già definita con accoglimento ed in tal caso l'indennità di disoccupazione agricola non sarà dovuta se la data del pagamento risulta uguale o successiva alla data della sentenza per cui la domanda sarà riesaminata d'ufficio anche per la quantificazione dell'indebito per le prestazioni erogate in epoca successiva alla data della sentenza.

L’articolo 2, comma 58, secondo periodo della Legge n. 92/2012 prevede che il giudice disponga la revoca di tutti i trattamenti previdenziali ove sia accertato che gli stessi derivino da un rapporto di lavoro fittizio creato a copertura di attività illecite connesse ai reati citati in premessa.

In questo caso la sanzione di revoca, interessando tutti i trattamenti previdenziali, influirà non solo sull'indennità di disoccupazione agricola, ma anche sull'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante per l'attività lavorativa agricola con qualifica di OTD.

L’articolo 2, comma 59, della Legge n. 92 del 2012 prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Nel caso di specie - chiarisce il messaggio - l'assicurato che voglia accedere all'indennità di disoccupazione agricola a completamento dell'esecuzione della pena dovrà presentare una nuova domanda, che potrà essere eventualmente accolta solo se presentata entro il termine normativamente previsto del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione ed in presenza di tutti i requisiti di legge previsti per il diritto a tale indennità.

L’articolo 2, comma 62, della Legge n. 92/2012 stabilisce che il pubblico ministero, ove nel corso delle indagini acquisisca elementi utili per ritenere che una prestazione di natura assistenziale o previdenziale sia stata irregolarmente percepita, debba informare l'Amministrazione competente per i successivi accertamenti e provvedimenti.

Pertanto, relativamente alle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli:

  • nel caso in cui la domanda non sia stata ancora definita, sarà sospesa immediatamente la liquidazione per evitare l'eventuale erogazione di una prestazione indebita. La domanda potrà essere definita soltanto a conclusione degli accertamenti conseguenti alla comunicazione del pubblico ministero;
  • nel caso in cui la domanda sia già stata definita con accoglimento, saranno effettuati gli accertamenti richiesti segnalando preliminarmente al pubblico ministero l'avvenuta erogazione della prestazione. Sarà data comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti adottati in esito agli accertamenti. Se il procedimento giudiziario si concluderà con la condanna dell'interessato, sarà riesaminata la domanda di disoccupazione agricola ed aperta una partita debitoria;
  • nel caso in cui la domanda sia già stata definita con una reiezione, fatto salvo l'obbligo di effettuare gli accertamenti richiesti dal pubblico ministero, sarà allo stesso comunicata la presenza di una domanda che non ha determinato l'erogazione di prestazione. All'esito del procedimento giudiziario, ove lo stesso abbia dato luogo alla condanna dell'interessato, sarà modificata la motivazione di reiezione.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 giugno 2017 – Sospese le prestazioni INPS ai condannati per reati di particolare allarme sociale – Schiavone

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