Indennità una tantum, abilitati i Commercialisti

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Indennità una tantum, abilitati i Commercialisti

Dottori Commercialisti abilitati alla richiesta dell’indennità una tantum di 600 euro introdotta dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati.

Sono state, quindi, accolte le richieste del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che reclamava di abilitare i propri iscritti subito dopo la pubblicazione del predetto decreto legge. Il commento del consigliere nazionale della categoria delegato all’area lavoro, Roberto Cunsolo, è stato pubblicato sul portale Press in una notizia dell’1 aprile 2020. "Restiamo convinti che l’invio massivo delle richieste, al momento non previsto, agevolerebbe significativamente la procedura, riducendo di molto il numero di accessi al sito”, dichiara il consigliere del CNDCEC.

Data breach, comunicazione INPS

Sempre in merito al bonus 600 euro, con un una notizia del 3 aprile 2020, l’INPS informa di avere prontamente notificato il data breach al Garante per la protezione dei dati personali e assicura che, fin dal momento in cui si è avuta conoscenza della possibilità che vi sia stata violazione di dati personali, sta assumendo tutte le misure atte a porre rimedio alla situazione di rischio, attenuare i possibili effetti negativi e tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche.

A tal fine, l’Istituto Previdenziale ha istituito la seguente casella di posta elettronica “violazionedatiGDPR@inps.it” utilizzabile dai soggetti i cui dati siano stati interessati dalla violazione, per le segnalazioni all’INPS, allegando eventuali evidenze documentali.

Inoltre, l’INPS segnala la necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli.

Cuneo fiscale, decreto convertito in legge

Intanto, il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. “riduzione del cuneo fiscale”), è stato convertito in L. n. 21/2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020). Dunque, dal 1° luglio 2020, i lavoratori dipendenti riceveranno 100 euro al mese, anziché 80 euro, in caso di reddito annuo lordo fino a 28.000 euro. Il bonus scende a 80 euro al mese, invece, per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro.

L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35.000 e 40.000 euro.

È riconosciuta, inoltre, una nuova detrazione d’imposta per i lavoratori percettori di un reddito compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, i quali non possono quindi beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”.

In particolare, la detrazione è pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Si specifica, altresì, che il conguaglio del bonus deve essere effettuato dal sostituto d’imposta, il quale procede all’eventuale recupero delle somme in busta paga qualora non spettanti. Infine, in merito all’ulteriore detrazione d’imposta, si segnala che in fase di conversione in legge del D.L. n. 3/2020 è stato modificato il numero delle rate in caso di eventuale recupero, il quale sarà effettuato in otto rate, anziché quattro.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 2 aprile 2020 - Cuneo fiscale. Il taglio è legge – G. Lupoi

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