Individuazione dei settori in cui non si applica il limite per il lavoro intermittente

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A seguito di istanza del CNO dei CdL, con la risposta all’interpello n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ricorda che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

Per il Ministero del Lavoro il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, così come già chiarito con circolare n. 35/2013.

Per espressa previsione normativa, inoltre, il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo” e, ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro interessati dall'eccezione in argomento, è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.

In altri termini, conclude la risposta ministeriale, i datori di lavoro interessati sono:

- quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;

- quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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