Industria alimentare. Periodo di prova, bilateralità settore

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Industria alimentare. Periodo di prova, bilateralità settore

Le Associazioni datoriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno diffuso una versione aggiornata del verbale di accordo 1° marzo 2024 per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare (Vai al testo dell'accordo).

Ferma restando la durata quadriennale decorrente dal 1° dicembre 2023 con validità fino al 30 novembre 2027, sono stati integrate le disposizioni relative al periodo di prova e bilateralità.

Periodo di prova (Art. 17)

L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:

  • 6 mesi per i lavoratori del 1° livello Super e del 1° livello;
  • 3 mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3° livello;
  • un mese e mezzo per i lavoratori del 4° e 5° livello:
  • 18 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.

Promozione bilateralità del settore (Art. 74 quinques)

Le Parti confermano il versamento a carico delle imprese di € 2/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (Fasa), secondo le procedure già stabilite in seno al C.d.A

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le nuove attività direttamente collegate alle competenze dell’Ente (es. formazione, sostegno alle vittime di violenza, sicurezza sul lavoro, ecc.) le aziende verseranno un ulteriore contributo di € 0,50/mese.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
 

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