Infortuni sul lavoro, responsabilità dell’ente ex 231

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Infortuni sul lavoro, responsabilità dell’ente ex 231

In caso di incidenti sul lavoro, va esclusa la responsabilità della persona giuridica ex D. Lgs. n. 231 senza la prova dell’interesse e/o del vantaggio asseritamente conseguito, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e conseguente accelerazione del processo produttivo.

Condanna penale del datore con esclusione di sanzioni ex 231

Nel testo della sentenza n.  22256 dell’8 giugno 2021, la Corte di cassazione ha enunciato alcuni utili principi ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi di infortuni sul lavoro.

Nella particolare vicenda esaminata, gli Ermellini hanno confermato la condanna per lesioni colpose impartita all’amministratore delegato di una Srl, nella sua qualità di datore di lavoro, in considerazione del sinistro occorso a un proprio dipendente.

Hanno accolto, contestualmente, il ricorso promosso dal difensore della società contro la statuizione di merito con cui era stato ritenuto che la condotta omissiva addebitata al datore di lavoro fosse stata posta in essere nell’interesse e/o vantaggio della persona giuridica, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 231.

Carenza di prove sul vantaggio conseguito: vizio di motivazione

Secondo la Suprema corte, la decisione dei giudici di merito, letta alla luce dei motivi di appello dell’ente, risultava carente sotto il profilo della motivazione, in quanto in essa non veniva dato conto delle prove dalle quali era stato desunto il vantaggio asseritamente conseguito dalla società, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di apprezzabile accelerazione del processo produttivo.

Tale situazione imponeva, secondo il Collegio di legittimità, l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, al fine di procedere a un nuovo esame in ordine alla sussistenza del criterio di imputazione di cui all’art. 5 citato, ossia circa la sussistenza del requisito dell’interesse e/o vantaggio necessario per l’affermazione della responsabilità dell’ente per il reato commesso dal datore di lavoro.

Interesse e vantaggio della persona giuridica, quando possono dirsi sussistere?

A tal fine, i giudici di Piazza Cavour hanno dettato alcuni principi a cui dovrà fare riferimento il giudice del rinvio, nella valutazione della sussistenza del requisito dell’interesse e del vantaggio.

Così, per quanto concerne l’interesse, è stato peraltro precisato che esso ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica e la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche sia l’esito non di una sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi dell’impresa.

Nella valutazione, invece, del requisito del vantaggio, la Corte ha evidenziato che esso ricorre quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione.

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