Infortunio mortale Rendita per gli orfani

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Infortunio mortale Rendita per gli orfani

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 86/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.85, primo comma, numero 2) del d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

L’INAIL, con circolare n. 42 del 18 novembre 2016, ha specificato che, alla luce della suddetta sentenza, l’art.85 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali va interpretato prevedendo il riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 40%, nei confronti del figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.

L’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore - che all’epoca del decesso dell’assicurato conviveva more uxorio con quest’ultimo – non pregiudica il diritto al mantenimento della rendita al superstite nella misura del 40% in quanto lo status di figlio adottivo del minore è ininfluente a tal fine.

Per cui, specifica la circolare, qualora il soggetto, al momento della morte del genitore, ha diritto alla rendita e il diritto non risulta estinto al momento del sopraggiungere del nuovo status di figlio adottivo, la prestazione deve essere mantenuta, nella stessa misura in godimento, finché sussistano i presupposti del diritto stesso.

Le nuove indicazioni dell’Istituto si applicano alle pratiche in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’11 aprile 2016 - Denuncia di infortunio – Schiavone

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