Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale ed altre prestazioni

Pubblicato il



Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale ed altre prestazioni

L’articolo 24, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha incrementato di un anno il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Quindi l’INPS, con messaggio n. 4920 del 7 dicembre 2017, ha evidenziato che a decorrere da tale data il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.

Poiché occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a partire dal 1° gennaio 2018, le suddette prestazioni potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché la pensione non reversibile ai sordi, saranno concesse a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 novembre 2017 – Requisiti reddituali per l’assegno sociale – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito