Inps 13/2013 per riassumere le misure della Legge Fornero che incidono sulla contribuzione. Per mancanza di fondi, istituti agevolativi non prorogati

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La circolare Inps n. 13, del 28 gennaio 2013, riassume le principali disposizioni che, a seguito della Legge n. 92/2012 e delle recenti modifiche ad essa apportate dalle successive Leggi n. 221/2012 e n. 228/2012, dal 1° gennaio 2013 producono riflessi sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro. Rammenta, in aggiunta, che la legge di stabilità ha ridotto il plafond iniziale di 650 milioni per finanziare gli ammortizzatori sociali, perciò la sostanza delle risorse disponibili per il 2013 è, oggi, di 500 milioni di euro.

In premessa, leggiamo che nell’anno in corso si conclude il percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica previsto nel 1995 (Legge n. 335) ed avviatosi due anni dopo, nel 1997. Tra le novità trattate si segnalano:

1. la messa a regime, dal 1° gennaio 2013, della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e degli obblighi contributivi per:

- le imprese commerciali e di turismo con più di cinquanta dipendenti,
- le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,
- le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

2. la misura compensativa, pari allo 0,27 per cento, alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr;

3. l'introduzione di incentivi (una riduzione contributiva del 50 per cento per 12/18 mesi, a seconda che l’assunzione avvenga a tempo determinato o indeterminato) per l'assunzione di lavoratori over 50 e di donne di qualunque età che si trovano in particolari condizioni;

4. l'aumento, dal 60 per cento all'80 per cento, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi (1);

5. le novità in materia di sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello (2);

6. la maggiorazione del 3,30 per cento da applicare, nel corrente anno, agli importi del Tfr riferiti a periodi pregressi per il versamento al Fondo di Tesoreria.

Non operano, invece, per il 2013, alcune consuete proroghe temporali che estendono taluni istituti previdenziali e contributivi all’anno seguente. Tra esse:

- la mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo che non posseggono le condizioni per l’attivazione delle relative procedure (vi rientrano anche le imprese artigiane) (3);

- la mancata conferma dei benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni o per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Mancheranno anche gli oneri per il finanziamento delle misure incentivanti per le agevolazioni previste dalla Legge n. 223/1991.

Inoltre, quest’anno si conclude il periodo di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e iniziato nel 1997.

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Nota (1): la circolare Inps n. 13/2013 precisa che la Legge n. 92/2012 ha messo a regime la disposizione, che pertanto non necessiterà più di proroghe annuali.

Nota (2): introdotti dall’articolo 5, comma 5, della Legge n. 236/1993, essi consistono in particolari contratti che le aziende possono stipulare al fine di evitare la riduzione di personale; prevedono una riduzione dell’orario di lavoro con contestuale intervento dell’Inps a copertura parziale delle ore di lavoro perse. Per le imprese artigiane, tale intervento è subordinato al riconoscimento, ad opera degli enti bilaterali, di una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota a carico dell’Inps.

Nota (3): non vi è copertura economica, pertanto non è possibile per tali lavoratori iscriversi nelle liste di mobilità dal 1° gennaio 2013; di conseguenza, le aziende non possono accedere alle agevolazioni contributive in caso di loro assunzione. Per di più, non è possibile richiedere le agevolazioni contributive neppure per i lavoratori già iscritti nelle liste di mobilità di cui sopra, prima del 31 dicembre 2012, qualora venissero assunti nel corso del 2013.

QUADRO DELLE NORME

Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Circolare Inps n. 13 del 28 gennaio 2013.
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