INPS. Pensioni in regime di cumulo

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L’art. 1, commi da 239 a 246, della Legge n. 228/2012, ha introdotto a decorrere dall’1 gennaio 2013 il cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, della Legge n. 335/1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 3759 dell’1 aprile 2014, ha comunicato di aver aggiornato la procedura di liquidazione delle pensioni per consentire la liquidazione delle pensioni dirette di vecchiaia ed inabilità derivanti dal cumulo dei periodi assicurativi.

Come chiarito nel suddetto messaggio, per tali prestazioni la decorrenza non potrà essere antecedente il mese di febbraio 2013.

Inoltre viene specificato che:

- per le pensioni di vecchiaia e di inabilità ex comma 239, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al regime di cumulo;

- per le pensioni di inabilità ex comma 240 l’Ente tenuto al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è l’Ente istruttore;

- stante l’integrazione tra Inpdap, Enpals ed Inps le quote di pensione di inabilità ex comma 240 saranno sempre pagate dall’Inps anche nei casi in cui l’ente di ultima iscrizione sia ex-Inpdap ed ex-Enpals;

- nel caso in cui l’Ente Istruttore sia l’INPGI il pagamento delle quote di pensione sarà a carico di detto Ente.
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