Investimenti rischiosi Niente concorso di colpa

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Investimenti rischiosi Niente concorso di colpa

Niente concorso senza informazione 

Nella prestazione di servizi di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario finanziario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere agli obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcune delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa del cliente medesimo nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato circa la rischiosità dei titoli acquistati.

Ed infatti lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario, implica un certo grado di affidamento del primo nei confronti della professionalità del secondo, che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di un cliente avverso la propria banca, per avergli fatto perdere diverso denaro a causa della negoziazione di titoli altamente rischiosi.

Niente concorso se investitore si sopravvaluta ma non è qualificato

Un concorso di colpa potrebbe ravvisarsi –precisano gli ermellini– nella sola ipotesi in cui il cliente tenga un contegno significativamente anomalo, ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti conformi alle regole di ordinaria diligenza o avvalli alcune contestabili condotte del promotore, in tal modo concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza e di cooperazione nel compimento delle attività di investimento.   

Sicché nel caso di specie, secondo la Corte Suprema, hanno errato i giudici territoriali che, dopo aver constatato reiterate e gravi violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi degli intermediari finanziari, hanno poi ravvisato un concorso di colpa del cliente nella rilevante misura dell’80%, per aver il medesimo operato un notevole quantità di operazioni ad alto rischio, sopravvalutando la propria esperienza in materia finanziaria.

I riscontrati peculiari profili di colpa – conclude la Corte con sentenza n. 9892 del 13 maggio 2016 - non emergono in alcun modo, non essendo rilevante la mera circostanza del compimento di operazioni ad alto rischio, stante la mancanza della qualità di investitore professionale in capo al ricorrente.

 

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