Irap sul costo del lavoro deducibile. Partono le richieste di rimborso

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Al via la possibilità di chiedere il rimborso – di cinque periodi di imposta - delle maggiori imposte sui redditi versate a causa della intervenuta deducibilità Irap sul costo del lavoro del personale. Accantonata la modalità del “click-day”, le domande telematiche possono essere inviate dal 18 gennaio al 15 marzo 2013, secondo un calendario di trasmissione stilato dall'Agenzia delle entrate. I primi a partire sono i contribuenti delle Marche.

Introdotta, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, la possibilità di dedurre dalla base imponibile Irpef e Ires, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato - al netto delle deduzioni spettanti. La deducibilità è stata estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, se alla data del 28 dicembre 2011 era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso.


Istruzioni sono state fornite dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dell'apposito modello di rimborso insieme al calendario con le date in cui i contribuenti delle singole regioni sono abilitati all'inoltro del modulo telematico.


LE NORME


L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (convertito con L. 214/2011) ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.


Il D.L. n. 16/2012 (convertito con L. 44/2012) ha inserito il comma 1-quater all'articolo 2 suddetto, disponendo che la deduzione valesse anche per periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31  dicembre 2012 (ossia dal 28 dicembre 2007), dando la possibilità ai contribuenti di ottenere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap, in base a quanto fissato dalla norma.


Il provvedimento n. 2012/140973 del 17 dicembre 2012 ha approvato il modello da presentare per l’istanza di rimborso Irpef/Ires. Allegata al provvedimento vi è la tabella contenente il programma per poter eseguire, in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi, l'invio dell'istanza.


SOGGETTI INTERESSATI:


- società di capitali ed enti commerciali;

- società di persone ed imprese individuali;
- banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate, esercenti arti e professioni.

Sono ammessi anche i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione ossia gli imprenditori agricoli o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).


PERDITE


Anche le società che nella dichiarazione delle imposte sui redditi erano in perdita, possono accedere  alla deduzione dell'Irap versata. E' logico che la deduzione determinerà una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d’imposta utile successivo.


Va quindi, inizialmente, individuata l'annualità in perdita e rideterminata la stessa. Il passo successivo è la verifica del suo utilizzo o meno.


Se è stata utilizzata, il contribuente può chiedere il rimborso del nuovo importo di imposta presentando l'istanza telematica.


Se, invece, la perdita non è stata utilizzata, è possibile riportarla a nuovo indicandola nella prima dichiarazione utile, secondo le disposizioni del Tuir fissate per imprese individuali e società di persone, e per le società di capitali.


TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA


Secondo quanto riporta il provvedimento del 17 dicembre 2012, l'istanza va presentata:


- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento, come prevede l'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973;


- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne permette l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.


Si precisa che per gli acconti il termine decorre dal momento del saldo.


MODALITA'


L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 17 dicembre 2012.


E' possibile effettuare la trasmissione telematica anche utilizzando il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.


Per quanto riguarda la tempistica dell'invio, al fine di evitare problemi di congestione del sistema dovuti all'alta concentrazione di utenti che effettuano l'invio telematico in un medesimo lasso temporale (quello che accade quando viene fissato un “click-day”), è stato predisposto un calendario (allegato C del provvedimento delle Entrate), suddiviso per regioni, che scagliona la trasmissione delle istanze.


Il contribuente, individuati la regione ed il comune di appartenenza in base al domicilio fiscale, è tenuto ad attenersi al programma di invio che fissa data, ora di apertura del canale telematico. Dalla data di inizio l'invio può essere effettuato nei successivi 60 giorni.


I primi a poter eseguire l'invio sono i contribuenti della regione Marche per i quali il canale telematico si aprirà il 18 gennaio alle ore 12,00; terminano i contribuenti delle Province di Brescia, Cremona e Mantova il 15 marzo.


La suddivisione, afferma il fisco, non incide sulla determinazione dell'ordine di trasmissione.


Si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.


In caso di invio delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, le stesse saranno collocate, nell'ambito dell’area geografica di riferimento, all’ultimo posto.


Gli intermediari possono inviare cumulativamente più istanze, ma ogni file deve contenere soltanto richieste relative a un’unica zona e deve essere trasmesso secondo i tempi previsti dalla suddivisione indicata nella tabella.


Le domande di rimborso inviate nel periodo previsto, sono liquidate iniziando dai periodi di imposta più remoti;  nell'ambito della stessa annualità, viene data precedenza alle istanze arrivate per prime.


La mancanza di risorse disponibili per uno o più periodi di imposta viene affrontata liquidando il primo periodo di imposta interamente non rimborsato mediante acconti proporzionali; il saldo avverrà negli esercizi successivi.


Nei casi di trasparenza fiscale o di consolidato nazionale, l’istanza va presentata autonomamente anche dal soggetto trasparente o partecipante alla tassazione di gruppo, pur in assenza di un importo da chiedere a rimborso.


Nelle istruzioni al modello si precisa che la domanda di rimborso cartacea presentata prima del 2 marzo 2012 deve essere necessariamente ripresentata utilizzando la modalità telematica e compilando il quadro RI, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza.


L'OGGETTO DEL RIMBORSO


Cosa si deve indicare come importo di rimborso? In pratica le maggiori imposte Ires o Irpef e addizionali che sono state pagate nei periodi di imposta dal 2007 al 2011 in conseguenza del fatto che l'Irap sul costo del personale era indeducibile.


Requisito essenziale è la sussistenza della voce “costo del lavoro” nei periodi di interesse.


Per il personale, ogni anno va calcolato il costo di bilancio di dipendenti, collaboratori ed amministratori; da questo va sottratto quanto già dedotto nelle singole dichiarazioni Irap.


Da qui occorre determinare l'Irap del costo del personale; l'operazione si presenta un po' complessa dovendo suddividere l'Irap pagata in acconto da quella a saldo.


Trovata l'Irap, per il personale, versata nei vari anni (che ora rappresenta un costo deducibile), si deve procedere a calcolare il reddito imponibile dei vari periodi di imposta mediante sottrazione dal dato che è presente nei modelli Unico dell'Irap; poi, va ricalcolata la minore imposta dovuta esponendola nel relativo quadro del nuovo modello di rimborso. Facendo la differenza con l'imposta versata in origine, emerge l'importo del rimborso.

IL MODELLO


Il quadro RI del modello approvato con provvedimento del 17 dicembre 2012 si presenta suddiviso in due sezioni:


- la prima è dedicata, per ciascun periodo d’imposta, ai dati relativi alla determinazione della quota di Irap deducibile, della perdita rideterminata, dell’imposta sul reddito e delle relative addizionali chieste a rimborso;


- la seconda accoglie la quota deducibile dei versamenti Irap a saldo e in acconto distintamente per periodo d’imposta nonché delle spese per il personale.


E' necessario compilare più moduli se si chiede il rimborso di più periodi d’imposta; in questo caso è obbligatorio indicare il numero progressivo nella casella “Mod. N.” del quadro.


Rilevante è il rigo RI5, che contiene:


in colonna 3, l’imposta a debito rideterminata;

in colonna 4, l’imposta a credito rideterminata;
in colonna 5, l’importo degli eventuali crediti d’imposta evidenziati nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento, se riportabili nei periodi d’imposta successivi;
in colonna 6 l’importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l’imposta a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi e quella di cui alla colonna 3 oppure pari alla differenza tra l’imposta a credito rideterminata di cui alla colonna 4 e quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi.

QUADRO DELLE NORME
- D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011 – Art. 2
- D.L. n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2012




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