IRPEF. Il Fisco risponde

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Su agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia, agevolazioni per i disabili ed altre questioni circa le deduzioni e le detrazioni da far valere nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria risponde nel documento n. 19, del 1° giorno di questo mese.

 

Rammentiamo che:

 

         ·            - sono deducibili gli importi "scontati" dal reddito; che riducono cioè la base imponibile su cui calcolare le imposte;

         ·            - sono detraibili gli importi che riducono l'imposta, che vengono cioè scalati direttamente da questa.

 

 

SPESE DETRAIBILI

 

 

SPESE DEDUCIBILI

Spese sanitarie

Contributi previdenziali e assistenziali

Interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa

Contributi per previdenza complementare

Canone di affitto della prima casa

Contributi versati per colf e badanti

 

 

Spese per ristrutturazioni edilizie (36% dell'importo)

Erogazioni liberali (donazioni) a favore di:

 • università e fondazioni universitarie

 • enti di ricerca pubblici

 • enti parco

 

 

 

Spese per la riqualificazione energetica degli edifici (55% dell’importo)

Erogazioni liberali (donazioni) a favore di:

 • Onlus e associazioni di promozione sociale

 • fondazioni e associazioni per la tutela dei beni storico-artistici

 e paesaggistici e per la ricerca scientifica

 • organizzazioni non governative (Ong) nei paesi in via di sviluppo

Erogazioni liberali a favore di: Onlus ed associazioni di promozione sociale; iniziative umanitarie gestite da associazioni, fondazioni ed enti nei Paesi non Ocse

 

Erogazioni liberali (donazioni) a favore di istituzioni religiose

Erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche

Assegni periodici al coniuge

Erogazioni liberali a favore di società di mutuo soccorso

Spese sostenute dai disabili

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici statali e paritari

Spese per figli adottivi stranieri

Erogazioni liberali a favore di partiti politici

 

Erogazioni liberali a favore di enti dello spettacolo

 

Premi assicurativi per polizze vita e infortuni

 

Spese per istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione presso scuole o università pubbliche o private

 

Rette asili nido per figli da 3 mesi a 3 anni

 

Abbonamenti a palestre, piscine, impianti  o associazioni sportive dilettantistiche

 

Spese per badanti

 

Spese veterinarie

 

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

Il Legislatore ha soppresso l’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori, sostituendolo con l’indicazione di alcuni dati in dichiarazione. Ne sono interessati gli interventi successivi all’entrata in vigore del Dl 70/2011 - 14 maggio 2011 - che l’ha sancito, ma anche l’intero 2011, poiché la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta. Questa stessa soluzione vale per chi, in base alla norma precedente, ha inviato la comunicazione fuori tempo massimo.

 

Il corretto invio della nota per le ristrutturazioni iniziate fino al 13 maggio, comporta l’obbligo di barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, non anche di compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.

 

Ancora per effetto della sostituzione, operante dal 14 maggio 2011, dell’obbligo della comunicazione con l’indicazione di alcuni dati in dichiarazione, la detrazione del 36% relativa all’acquisto di un box pertinenziale avvenuto nel 2010 potrà essere fruita rispettando tale nuova procedura semplificata.

 

Nelle fatture emesse prima del 14 maggio 2011, non è necessario evidenziare il costo imputabile alla manodopera. Regola, questa, che vale per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica.

 

CONDOMINIO



Amministratore
. Per beneficiare della detrazione Irpef del 36%, relativa a lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, è sufficiente che l’amministratore dello stabile certifichi, dichiarandolo, di avere assolto gli obblighi necessari all’ottenimento del bonus, di avere gli originali della debita documentazione e l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino.



Condomino
. A sua volta, questi inserirà nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condominio, senza anche dover riportare i dati catastali dell’immobile, indicati invece dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

 

Mantenere lo sconto fiscale del 36% richiede di conservare, ed eventualmente esibire agli uffici finanziari che lo reclamino, i documenti che la legislazione edilizia impone per dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Ma, se l’opera non prevede titoli abilitativi, occorrerà una dichiarazione sostitutiva ove specificare la data di inizio lavori e che gli interventi rientrano tra gli agevolabili pur non necessitando di alcuna abilitazione amministrativa.

 

VENDITA o CESSIONE DELL’IMMOBILE

 

Le quote residue di detrazione del 36% provenienti dalla vendita o cessione gratuita dell’immobile ristrutturato, possono essere utilizzate dall’acquirente (o dal donatario). In alternativa, dal venditore (o donante), ma  in quest’ultimo caso la scelta deve essere specificata nell’atto di trasferimento, altrimenti è il nuovo titolare dell’immobile a fruirne, così come avveniva prima dell’entrata in vigore della Legge 148/2011.

 

Anche le quote residue di detrazione del 55% provenienti dal risparmio energetico, seguiranno la stessa regola.

 

RETE FOGNARIA E BONIFICA

 

Rispetto ai lavori che coinvolgono la ricostruzione e l’integrazione dell’impianto igienico-fognario fino alla rete pubblica, l’Agenzia delle entrate specifica che l’agevolazione che qui commentiamo non si estende automaticamente alla bonifica del terreno circostante. E’ applicabile solo se gli interventi vengono reputati indispensabili per l’esecuzione dell’opera agevolabile ed unicamente per la parte di spesa “strettamente necessaria” alla sua realizzazione.

 

La sussistenza delle predette condizioni dovrà risultare da riscontri oggettivi.

 

SPESE SANITARIE

 

Il documento 19/E/2012 ritiene legittima la detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici effettuato in erboristeria, senza che rilevi la qualifica del venditore delle apparecchiature.

 

Detrarre le spese per prestazioni effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” si può, anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Le Entrate hanno così mutato l’orientamento espresso nel 2010, con circolare n. 39, ove si sosteneva che la detraibilità di tali spese fosse subordinata alla prescrizione di un medico. Lo hanno fatto considerando le nuove indicazioni del ministero della Salute, secondo cui “l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti; (…) la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica”.

 

Invece, la spesa sostenuta per iscriversi in palestra per lo svolgimento di attività motoria finalizzata alla cura/prevenzione di una patologia, benché prescritta da un medico, non può essere detratta siccome non riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

 

Infine, la macchina a ultrasuoni non é dispositivo medico di uso più comune (non compare, infatti, nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2012), pertanto la spesa per il suo acquisto può essere detratta nel solo caso in cui il contribuente possegga lo scontrino o la fattura da cui risulti chi sostiene la spesa e la descrizione dell’apparecchio, e possa provare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura Ce, che certifica la conformità alle direttive europee.

 

DISABILI

 

Se un disabile che ha acquistato un veicolo nel 2009, optando per la rateizzazione della relativa detrazione, ha potuto beneficiare esclusivamente delle prime due quote in quanto deceduto nel 2011, entrambe le rate residue potranno essere indicate in Unico 2012 dall’erede che presenta la dichiarazione per conto del deceduto. Nel modello andrà indicata la loro somma e non dovrà essere compilata la casella relativa al numero della rata.

 

Le agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e IVA previste per l’acquisto dei veicoli dei disabili, spettano una volta nel quadriennio, se il veicolo é stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra) perché esportato. Il trasferimento del bene in un altro Stato, infatti, non integra la condizione richiesta per accedere ancora all’agevolazione prima che scada il termine di quattro anni. Condizione soddisfatta solo con la cancellazione del veicolo dal Pra a seguito di demolizione perché inutilizzabile.

 

Dedurre le spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap, comporta la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.


CARICHI DI FAMIGLIA



Nell’ipotesi di genitori separati, la detrazione per la figlia che, minorenne, era stata affidata alla madre, ma da maggiorenne ha deciso di vivere con il padre, va ripartita al 50% tra i separati. Nel caso specifico, il padre non può dunque fruire dell’intera detrazione che, invece, spettava alla madre per il periodo di affidamento esclusivo quando la ragazza era minorenne, poiché la convivenza con il padre dal compimento dei diciotto anni non può essere equiparata all’affidamento. I genitori dovranno applicare le ordinarie disposizioni che prevedono la ripartizione fra i coniugi dei carichi di famiglia nella misura del 50%, salvo diverso accordo per attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.


Concludendo la nostra disamina con le detrazioni per carichi di famiglia, l’Amministrazione finanziaria puntualizza che se il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (1.200 euro) spetta esclusivamente, per l’intero ammontare, al primo genitore.


Vari altri interventi interpretativi completano le informazioni contenute nella circolare 19/E/2012. Di essi, che considereremo secondari, invitiamo alla lettura nel testo originale.

 

QUADRO DELLE NORME

 

  • AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 19 del 1° GIUGNO 2012
  • AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 20 del 4 GIUGNO 2012
  • AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 39 del 1° LUGLIO 2010
  • DECRETO LEGGE n. 70 del 13 MAGGIO 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”)
  • LEGGE n. 148 del 14 SETTEMBRE 2011 (Manovra bis)

 

 

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