Isa. Criticità e proposte dal Cndcec

Pubblicato il



Isa. Criticità e proposte dal Cndcec

Il Cndcec affronta le criticità degli Isa e lancia le proposte risolutive da portare al Governo.

Nel primo allegato, sotto forma di emendamento e relazione illustrativa, dell’informativa n. 91 del 21 ottobre 2019, le modifiche che secondo gli autori dovrebbero essere apportate alle disposizioni attuali in materia Isa (Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), documento già presentato al Mef nell’incontro del 2 ottobre 2019 scaturito dallo sciopero della categoria.

Il fine del documento è di risolvere le evidenti criticità riscontrate nel primo anno di applicazione degli Isa, tutelando nel contempo l’applicazione di uno strumento istituito con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace l’attività di contrasto all’evasione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le proposte disposizioni modificative dell’attuale disciplina in materia, si muovono in più direttrici:

  • limitatamente al periodo di imposta 2018, sancire la natura sperimentale degli Isa ai fini della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;
  • individuare, con un provvedimento delle Entrate, gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un’errata impostazione o anomalie di risultato (ad esempio, l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” tiene impropriamente conto anche degli “oneri per imposte e tasse” ed è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificata);
  • introdurre l’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, oggetto di revisione ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti;
  • stabilire che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali, debba essere emanato soltanto dopo aver sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione di esperti;
  • disporre la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione dei medesimi indici, da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, attualmente, entro il 30 ottobre 2019 (la proroga è da estendere anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati da legge).

Nel secondo allegato all’informativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espone le principali criticità emerse in sede di applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 e formula alcune proposte di soluzione che si auspica possano trovare accoglimento in sede di revisione degli indici ovvero, laddove necessario, in sede normativa.

Saranno presentate dal consiglio nazionale alla prossima riunione del Commissione di esperti il 24 ottobre 2019.

Tra le criticità, è evidenziato il problema del cd “coefficiente individuale” positivo, che il software Isa considera fra gli elementi fondamentali per il calcolo delle varie posizioni.

Ora, “un coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda ‘per il passato’, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione.

Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei punteggi anche molto negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.

Viceversa per coloro che hanno avuto un coefficiente individuale negativo andrebbe mantenuto l’approccio favorevole che ha facilitato molti ‘adeguamenti’ (rispetto agli studi di settore dove le distanze da colmare erano ben più ampie) registrati per il periodo d’imposta 2018”.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 19 ottobre 2019 - Applicazione degli ISA, esclusi i redditi agrari - Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito