ISA applicabile a studi legali: legittimo per il Tar Lazio

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ISA applicabile a studi legali: legittimo per il Tar Lazio

Indice sintetico di affidabilità fiscale degli studi legali: legittimo e non irragionevole.

Con sentenza n. 4506 del 14 marzo 2023, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Organismo Congressuale Forense (OCF), Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine degli Avvocati di Bari, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA), al fine di chiedere l'annullamento del Decreto MEF del 24 dicembre 2019, nella parte relativa all'approvazione dell’ISA applicabile agli studi legali (ISA BK04U) per l’anno fiscale 2019.

Impugnato, in tale contesto, anche il successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, di individuazione dei relativi livelli di affidabilità fiscale ai quali sono riconosciuti i benefici premiali.

Secondo i ricorrenti, l’ISA in questione risulterebbe gravemente viziato sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere, comportando risultati ingiusti, arbitrari ed in palese violazione del principio di proporzionalità.

Esso, a detta degli enti rappresentativi degli avvocati, non permetterebbe di determinare il volume di affari del contribuente, seppur in via approssimativa, limitandosi a classificare l’affidabilità fiscale del professionista in base al volume medio d’affari della categoria di riferimento.

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto tali censure non idonee ad evidenziare, sotto i profili dedotti, l’illegittimità e la manifesta irragionevolezza dell’ISA in contestazione.

In particolare, è stata esclusa in radice una possibile violazione del principio di capacità contributiva, principio che secondo il Tar sarebbe stato, in realtà, rispettato nella misura in cui il sistema in questione tende a voler favorire l’affioramento del c.d. “sommerso”.

Per l'organo giudicante, inoltre, il campione statistico di riferimento utilizzato dall’amministrazione fiscale risulterebbe adeguato rispetto alla numerosità della platea di soggetti ai quali è destinata l’applicazione dell’ISA contestato.

E infondata, a seguire, è stata giudicata anche la censura con cui è stata denunciata l'irragionevolezza del provvedimento medesimo: l’elaborazione dell’ISA relativo agli studi legali, secondo quanto emerso, aveva tenuto sufficientemente conto dei diversi fattori idonei ad incidere sul reddito del professionista appartenente al settore di specializzazione considerato.

L'ISA in parola - ha evidenziato il Tar - è stato elaborato sulla base dei dati dichiarati, per il periodo d’imposta 2017, da tutti i contribuenti operanti con il codice attività “ATECO 69.10.10 - Attività degli studi legali”, assoggettati agli obblighi fiscali della nuova disciplina.

Per il giudice amministrativo, in conclusione, non sussisterebbero elementi per mettere in discussione la capacità dell’ISA BK04U di rappresentare le realtà economiche cui si riferisce, né i dati a disposizione mostrerebbero “distorsioni” nell’applicazione del medesimo strumento.

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