Isopensione: 7 anni di anticipo per lo scivolo pensionistico

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Isopensione: 7 anni di anticipo per lo scivolo pensionistico

Nuova proroga per la possibilità di accedere all'isopensione della legge Fornero con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni rispetto all'età pensionabile in luogo dei 4 anni previsti, di norma, dalla stessa legge.

Lo prevede un emendamento al disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, cd. decreto Milleproroghe.

Il disegno di legge è all'esame delle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, che stanno vagliando gli innumerevoli emendamenti pervenuti.

La discussione in Aula del provvedimento è calendarizzata per il prossimo 14 febbraio.

Facciamo il punto sull'emendamento approvato in merito alla cd. isopensione. Di cosa si tratta e cosa comporta?

Isopensione: scivolo pensionistico e durata massima

La “prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione” o isopensione è stata introdotta dalla legge Fornero. La sua disciplina è contenuta nell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

E' sostanzialmente una misura permanente che consente, ai lavoratori di aziende che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, prossimi al pensionamento, di anticipare i tempi della pensione contando su un assegno di esodo erogato dal datore di lavoro per tutta la durata dell'anticipo pensionistico.

L’articolo 4, comma 2, della legge Fornero prevede, come regola generale, che il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione sia di massimo 4 anni.

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 160, legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha elevato a 7 anni il periodo massimo di fruizione della prestazione limitatamente al periodo 2018-2020.

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 345, legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha successivamente prorogato tale periodo fino al 2023.

L'emendamento al disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto Milleproroghe, approvato dalle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) del Senato, estende da ultimo fino al 2026 l'elevazione a 7 anni del periodo massimo individuale di fruizione dell'isopensione, con ultima decorrenza della prestazione il 1° dicembre 2026 e risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2026.

Isopensione: come funziona

L'isopensione è una prestazione di accompagnamento alla pensione erogata, a totale carico del datore di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale e nell'ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi e di riorganizzazione aziendale.

Sulla base di un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Destinatari della prestazione di esodo sono i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in esubero che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (7 anni per l'arco temporale dal 2018 al 2026, secondo quanto precedentemente spiegato).

Possono essere ammessi all'isopensione anche i dirigenti in esubero sulla base di un accordo firmato da un'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda all'INPS per validare l'accordo aziendale e dargli efficacia.

La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell'INPS.

NOTA BENE: Il datore di lavoro può non prestare la fideiussione nel caso in cui decida di versare la provvista in unica soluzione, impegnandosi a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione a seguito della liquidazione definitiva.

L'INPS, una volta validato l'accordo aziendale, rilascia al datore di lavoro un prospetto contenente l'informazione sull'onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione.

A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria e dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro deve presentare all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l'INPS notifica un avviso di pagamento e, se necessario, procede all'escussione della fideiussione.

Isopensione: erogazione della prestazione

La prestazione di esodo:

  • è calcolata come la pensione alla data della cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione della contribuzione correlata da versare per il periodo di esodo;
  • è liquidata dal mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda;
  • è corrisposta per 13 mensilità in rate mensili anticipate.

Sulla prestazione è applicata la tassazione ordinaria.

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